Provvedimento del 6 dicembre 2007 [1478044]
Provvedimento del 6 dicembre 2007 [1478044]
[doc. web n. 1478044]
Provvedimento del 6 dicembre 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 5 ottobre 2007 con il quale Vincenzo Gentile, coerede della defunta sorella Sara Gentile (che era titolare di pensione di invalidità erogata dall´Inps-Istituto nazionale della previdenza sociale), ha ribadito a tale istituto la richiesta avanzata ex artt. 7 e 8 del Codice (alla quale non aveva ottenuto idoneo riscontro), volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei "dati relativi alla pensione di invalidità percepita dalla defunta", nonché dei "dati relativi ad eventuali altre pensioni o sussidi di accompagnamento di cui la defunta (…) era titolare"; rilevato che il ricorrente, che si ritiene legittimato a proporre tale richiesta ai sensi dell´art. 9, comma 3, del Codice, ha, altresì, chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 ottobre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 22 novembre 2007 con la quale, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, l´Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione;
VISTA la nota inviata via fax il 22 ottobre 2007 con la quale l´istituto resistente ha sostenuto che, "a seguito del ricorso (…), sono state riesaminate le istanze che in precedenza non avevano avuto riscontro positivo, con la decisione di aderire" alle richieste formulate dal ricorrente;
VISTA la nota inviata via fax il 26 novembre 2007, con la quale il ricorrente ha confermato che l´istituto resistente "ha messo a disposizione (…) i dati (…) come richiesto";
RITENUTA, pertanto, la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste del ricorrente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;
VISTA la documentazione in atti;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Inps-Istituto nazionale della previdenza sociale nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Inps-Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.
Roma, 6 dicembre 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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