Provvedimento del 14 dicembre 2007 [1480557]
Provvedimento del 14 dicembre 2007 [1480557]
[doc. web n. 1480557]
Provvedimento del 14 dicembre 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale XY aveva chiesto a Equitalia Etr S.p.A. la conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano (ivi compresi quelli relativi a una cartella di pagamento inerente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani) e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché l´indicazione dell´origine di tali dati, delle modalità, della logica e delle finalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare e del/i responsabile/i eventualmente designato/i, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 27 settembre 2007, presentato da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Giovanni Di Ruggiero presso il cui studio ha eletto domicilio, nei confronti di Equitalia Etr S.p.A., con il quale la ricorrente, nel comunicare di non aver ottenuto riscontro all´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 ottobre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 7 novembre 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;
VISTA la nota datata 18 ottobre 2007 con la quale Equitalia Etr S.p.A., nel sostenere di non aver fornito riscontro all´istanza della ricorrente "a causa di problemi tecnici…che hanno determinato l´illeggibilità di diversi documenti trasmessi via fax il 4 settembre 2007", ha dichiarato che i dati personali dell´interessata "sono stati acquisiti e vengono trattati esclusivamente nello e per lo svolgimento dell´attività di riscossione dei tributi secondo le disposizioni e con i poteri di cui all´art. 3 della legge 2/12/2005 n. 248" e che gli stessi "provengono unicamente da enti impositori, da accessi agli uffici pubblici secondo le disposizioni di legge, nonché da pagamenti del tributo ICI effettuati dalla ricorrente"; visto che nella medesima nota la resistente ha fornito ulteriori indicazioni in ordine alla cartella esattoriale relativa alla tassa di smaltimento rifiuti;
VISTO il fax pervenuto il 24 ottobre 2007 con il quale la ricorrente ha ritenuto parziale il riscontro fornito all´istanza di accesso, specie con riferimento alla richiesta di conoscere le informazioni relative a tutti gli avvisi e le cartelle esattoriali riferite all´interessata;
VISTA la nota del 20 novembre 2007 con la quale il titolare del trattamento ha fornito ulteriori elementi di riscontro all´istanza della ricorrente;
VISTA la nota pervenuta via fax il 27 novembre 2007 con la quale la ricorrente, nel ribadire la tardività del riscontro, si è dichiarata soddisfatta dello stesso e ha rinnovato la richiesta di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;
RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste dell´interessata, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;
VISTA la documentazione in atti;
RILEVATO che la ricorrente non ha versato i diritti di segreteria dichiarando sotto la propria responsabilità di trovarsi nelle condizioni per l´ammissione al patrocinio (artt. 76 ss. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) e ritenuto congruo determinare l´ammontare delle spese inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso medesimo; ritenuto, altresì, di porre tale ammontare a carico di Equitalia Etr S.p.A. nella misura di euro 50, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;
VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 50 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Equitalia ETR S.p.a., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.
Roma, 14 dicembre 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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