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Provvedimento del 14 dicembre 2007 [1481006]

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[doc. web n. 1481006]

Provvedimento del 14 dicembre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza del 14 agosto 2007 inviata a Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con la quale XY, dipendente di tale società e parte in alcuni giudizi in corso dinanzi all´autorità giudiziaria nei confronti della Cassa medesima (di cui uno volto a contestare una sanzione disciplinare comminatagli a seguito di un´operazione di compravendita di titoli mobiliari commissionata telefonicamente ad un collega il 1° marzo 2000), ha chiesto che gli fossero comunicate tutte le informazioni personali che lo riguardano contenute nelle "delibere" con le quali la banca resistente ha conferito il mandato ai propri avvocati di rappresentarla e difenderla nel giudizio di lavoro dinanzi al Tribunale di Chieti n. 364/2001, nonché in quelle con cui due dipendenti della società "furono autorizzati a rendere l´interrogatorio" in rappresentanza della banca nel giudizio medesimo; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto di conoscere i dati personali afferenti alle "attestazioni/registrazioni, ex art. 60 e 63 regolamento Consob n. 11522/98", relative alle operazioni mobiliari eseguite il 1° marzo 2000 e i dati che lo riguardano contenuti negli "atti di citazione di testimoni e/o atti di intimazione ai testi della Carichieti S.p.A.", nel predetto giudizio di lavoro; 

VISTO il riscontro inviato l´11 settembre 2007 con il quale Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., richiamando il perdurare della controversia incardinata presso il Tribunale di Chieti (iscritta al n.r.g.c.l. 364/01), ha negato l´accesso ai dati personali in questione alla luce del disposto dell´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 18 settembre 2007 da XY nei confronti di Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., con il quale l´interessato, insoddisfatto del riscontro ricevuto, ha ribadito le proprie richieste, rilevando che i dati personali avrebbero già dovuto essergli comunicati in virtù di una precedente decisione di questa Autorità (adottata in data 31 marzo 2004), e ha chiesto anche di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 ottobre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 16 novembre 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le memorie pervenute il 13 e il 29 novembre 2007 con le quali la resistente, nel richiamare il permanere della situazione contenziosa che vede il ricorrente e l´istituto di credito resistente coinvolti da diverso tempo in due procedimenti giudiziari incardinati dinanzi al Tribunale di Chieti (e in particolare, in quello avviato per la contestazione della sanzione disciplinare), ha ribadito di non poter dar corso alle richieste del ricorrente, tenuto conto del menzionato art. 8, comma 2, lett. e), del Codice, "fino alla definizione del giudizio iscritto al n.r.g.c.l. n. 364/01"; ciò, anche alla luce della recente produzione in giudizio da parte del ricorrente di alcuni documenti ottenuti a seguito di altri ricorsi proposti dinanzi al Garante ex artt. 145 e ss. del Codice e tenuto conto del fatto che le delibere richieste dal ricorrente con l´interpello preventivo in questione "hanno attinenza con lo ius postulandi contestato dal XY all´Istituto" in entrambi i procedimenti giudiziari e che "i dati inerenti le attestazioni ex artt. 60, 61 e 63 del regolamento Consob n. 11522/98 hanno attinenza con la causa iscritta n.r.g.c.l. 364/01";

VISTE le note pervenute l´8 e il 24 novembre e il 3 dicembre 2007, con le quali il ricorrente ha ribadito la propria richiesta di accesso, osservando che un positivo riscontro alla stessa non potrebbe arrecare, a suo avviso, pregiudizio al diritto di difesa dell´istituto di credito nell´ambito del citato procedimento giudiziario;

RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice –come già evidenziato dal Garante con precedenti provvedimenti adottati nei confronti delle medesime parti– consente di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali effettivamente detenuti dal titolare del trattamento, estrapolati dai documenti che li contengono;

RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali formulata dal ricorrente va esaminata anche in rapporto all´invocato art. 8, comma 2, lett. e), del Codice, il quale prevede il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 7 del medesimo Codice per il periodo durante il quale può derivarne pregiudizio al titolare del trattamento per l´esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

RILEVATO che, dalla documentazione in atti, risulta sussistere una situazione contenziosa particolarmente complessa fra le parti testimoniata, in particolare, dal giudizio n.r.g.c.l. 364/01 instaurato dinanzi al Tribunale di Chieti e rilevato che, temporaneamente e in relazione alle specifiche circostanze rappresentate, non deve essere pregiudicata l´attività delle medesime parti in giudizio; ritenuto legittimo, ai sensi del citato art. 8, comma 2, lett. e), del Codice, il differimento del diritto di accesso del ricorrente ai dati personali che siano eventualmente contenuti nella documentazione dallo stesso indicata (ovvero di dati che, dalla documentazione in atti, non risultano essere stati prodotti nel giudizio citato e che non erano oggetto della decisione di questa Autorità del 31 marzo 2004), considerato che la loro conoscenza da parte del ricorrente potrebbe, al momento, pregiudicare il diritto di difesa della resistente nel citato giudizio instaurato per l´annullamento della sanzione disciplinare;

RILEVATO che, cessate tali circostanze, il diritto di accesso ai dati personali richiesti potrà essere esercitato nuovamente dall´interessato nei limiti e con le modalità di cui all´art. 10 del Codice e che lo stesso esercizio potrà comunque riguardare le sole informazioni di carattere personale e non anche l´indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento (cfr. art. 8, comma 4, del Codice);

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, alla luce del rigetto delle istanze del ricorrente e del fatto che ai medesimi dati personali comunicati dalla resistente il ricorrente, per sua stessa ammissione, aveva già avuto accesso in occasione di precedenti ricorsi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara infondato il ricorso;
b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 14 dicembre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1481006
Data
14/12/07

Tipologie

Decisione su ricorso