Provvedimento del 21 dicembre 2007 [1486611]
Provvedimento del 21 dicembre 2007 [1486611]
[doc. web n. 1486611]
Provvedimento del 21 dicembre 2007 [1486611]
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il ricorso al Garante, pervenuto il 10 agosto 2007, presentato da Cosimo Coluccia, rappresentato e difeso dall´avv. Valentina Stamerra, nei confronti di Crif S.p.A., Bipitalia Ducato S.p.A. e Deutsche Bank S.p.A., con il quale il ricorrente ha chiesto al predetto sistema di informazioni creditizie (sic) "l´immediata sospensione delle operazioni di trattamento" dei dati che lo riguardano, di cui ha sollecitato la cancellazione, riferiti a un prestito finalizzato erogato da Deutsche Bank S.p.A. in data 12 aprile 2001 ed estinto il 20 ottobre 2004 (senza alcuna segnalazione di insolvenze) e a un prestito finalizzato erogato da Bipitalia Ducato S.p.A. il 3 febbraio 2006 e ancora in corso (con segnalazione di ritardi nei pagamenti poi regolarizzati); visto che il ricorrente ha anche chiesto ai due citati enti finanziatori "la cessazione del comportamento illegittimo", opponendosi alla comunicazione dei dati al citato sistema di informazioni creditizie. Ciò in quanto secondo il ricorrente, in relazione al prestito erogato da Deutsche Bank S.p.A., "nonostante siano passati quasi tre anni dall´estinzione regolare del rapporto di credito, risulta (…) una segnalazione di rate pagate in ritardo" nel database di Crif S.p.A., mentre in relazione al prestito erogato da Bipitalia Ducato S.p.A. il medesimo ricorrente non avrebbe ricevuto il preavviso circa l´imminente segnalazione dei dati personali ai sistemi di informazioni creditizie come previsto dall´art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); rilevato che il ricorrente ha anche chiesto il rimborso delle spese del procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 settembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato i predetti titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 30 ottobre 2007 con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;
VISTA la nota datata 19 settembre 2007 con la quale Deutsche Bank S.p.A. (Direzione Prestitempo) ha sostenuto di aver "correttamente provveduto a comunicare in via informatica ai Sic le date dei pagamenti mensili e dei relativi ritardi nonché la data di estinzione/regolarizzazione del finanziamento", confermando altresì l´attuale "inesistenza di qualsivoglia segnalazione negativa" a nome del ricorrente;
VISTA la nota inviata via fax il 20 settembre 2007 con la quale Bipitalia Ducato S.p.A., nel ricostruire l´andamento del rapporto contrattuale, ha sostenuto, tra l´altro, che i dati del ricorrente relativi al finanziamento "ed i relativi ritardi sono stati trattati e comunicati ai (…) sic Crif S.p.A. e Experian Italia S.p.A., nei termini di cui all´informativa resa al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento (…)" e nel pieno rispetto di quanto previsto dal codice di deontologia e buona condotta, ivi compreso l´inoltro dei richiesti preavvisi;
VISTA la nota datata 20 settembre 2007 con la quale Crif S.p.A. ha parimenti sostenuto di conservare lecitamente i dati in questione riferiti: 1) a un prestito finalizzato erogato da Deutsche Bank S.p.A. in data 12 aprile 2001 ed estinto il 20 ottobre 2004 "senza alcuna segnalazione di insolvenze"; 2) a un prestito finalizzato erogato da Bipitalia Ducato S.p.A. il 3 febbraio 2006 e ancora in corso "con segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 2 rate) regolarizzati da meno di 12 mesi"; visto che, ad avviso di Crif S.p.A., la conservazione dei dati relativi al primo finanziamento sarebbe lecita non essendo decorso il termine di 36 mesi dalla scadenza del contratto previsto dall´art. 13, comma 4, del codice di deontologia e buona condotta per la conservazione delle informazioni di tipo "positivo"; rilevato che sarebbe parimenti lecita la conservazione dei dati relativi al finanziamento erogato da Bipitalia Ducato S.p.A., trattandosi in tal caso di informazioni creditizie di tipo "negativo" conservate, anche in assenza del consenso dell´interessato, ai sensi del citato codice di deontologia e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. 16 novembre 2004, n. 9, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300); rilevato che, nella medesima nota, Crif S.p.A. ha anche sostenuto che l´obbligo di preavviso circa la registrazione delle informazioni creditizie di tipo "negativo", previsto dallo stesso codice di deontologia e di buona condotta, sarebbe posto in capo ai singoli enti partecipanti; rilevato, comunque, che la predetta resistente ha sostenuto di aver verificato presso Bipitalia Ducato S.p.A. che fosse stato fornito al ricorrente, "a seguito del verificarsi dei ritardi nei pagamenti, il preavviso circa l´imminente registrazione dei dati" di cui all´art. 4, comma 7, del codice deontologico;
VISTA la memoria datata 9 novembre 2007 con la quale il ricorrente, nel ribadire le proprie richieste, ha dichiarato "di non aver mai ricevuto lettere né telegrammi contenenti l´avviso di segnalazione in centrali rischi" da parte di Bipitalia Ducato S.p.A.;
VISTA la nota inviata via fax il 3 dicembre 2007 con la quale Bipitalia Ducato S.p.A. ha confermato di aver "ripetutamente inviato all´interessato, all´indirizzo di residenza fornito dal medesimo (…) i solleciti di pagamento contenenti specifico avviso ai sensi dell´art. 4, comma 7, del codice deontologico", nonché di aver "altresì avuto contatti telefonici ai recapiti forniti dal sig. Cosimo Coluccia"; contatti (di cui è stato fornito il dettaglio dei giorni di chiamata e delle utenze alle quali sono state comunicate le informazioni) che, ad avviso della società finanziaria, "confermano la consapevolezza e la conoscenza (…) dello stato dei pagamenti" da parte del ricorrente;
VISTO il fax del 10 dicembre 2007 con il quale Crif S.p.A. ha precisato che la posizione relativa al prestito erogato da Deutsche Bank S.p.A. non è, ad oggi, da essa più censita "per effetto del decorso dei tempi di conservazione previsti dall´art. 6 del codice di deontologia";
VISTA la memoria datata 11 dicembre 2007 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie posizioni sostenendo, tra l´altro, di non aver ricevuto alcune tra le comunicazioni che sarebbero state inviate da Bipitalia Ducato S.p.A. (in ragione anche di asseriti disguidi postali) e di aver pagato in ritardo alcune rate del finanziamento a causa del "mancato funzionamento dell´addebito Rid accompagnato da un mancato avviso della propria banca";
RILEVATO che la disposizione introdotta dall´art. 4, comma 7, del predetto codice di deontologia e di buona condotta prevede l´obbligo per il partecipante di fornire un preavviso all´interessato circa l´imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie, al verificarsi di ritardi nei pagamenti;
RILEVATO che in ordine al finanziamento erogato da Bipitalia Ducato S.p.A. tale società ha fornito sufficienti elementi atti a dimostrare il rispetto delle disposizioni del citato codice deontologico, anche in ordine all´invio del c.d. preavviso di inserimento nei sistemi di informazioni creditizie;
RILEVATO, pertanto, che l´opposizione alla comunicazione, da parte di Bipitalia Ducato S.p.A., delle informazioni creditizie di tipo "negativo" del ricorrente al sic gestito da Crif S.p.A., nonché l´attuale conservazione di tali dati nel medesimo sic, deve essere dichiarata infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal menzionato codice di deontologia e di buona condotta per la conservazione lecita nei predetti sistemi dei dati relativi a ritardi nei finanziamenti non superiori a due rate o mesi regolarizzati da meno di 12 mesi (art. 6 del medesimo codice di deontologia e di buona condotta) e risultando osservate -dalla documentazione in atti e sulla base delle attestazioni fornite dall´ente finanziatore (dichiarazioni di cui l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante")- anche le altre disposizioni del predetto codice deontologico;
RILEVATO che va invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, nei confronti di Crif S.p.A. e di Deutsche Bank S.p.A. in ordine alle richieste riferite al prestito a suo tempo concesso dalla predetta banca, non risultando più censita tale posizione nell´archivio di Crif S.p.A. (che risulta, peraltro, averla correttamente conservata nel proprio archivio fino alla scadenza dei tempi di conservazione previsti dal predetto codice deontologico);
RILEVATO che restano impregiudicati i profili contrattuali attinenti al contratto di finanziamento intercorso con Bipitalia Ducato S.p.A., nonché le eventuali responsabilità concernenti il contestato agire della cd. banca d´appoggio del ricorrente medesimo;
RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;
VISTA la documentazione in atti;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Mauro Paissan;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara infondato il ricorso nei confronti di Crif S.p.A e di Bipitalia Ducato S.p.A. in ordine alle richieste formulate in riferimento al prestito finalizzato erogato al ricorrente in data 3 febbraio 2006;
b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Crif S.p.A. e di Deutsche Bank S.p.A. in ordine alle richieste formulate in riferimento al prestito finalizzato erogato al ricorrente in data 12 aprile 2001;
c) dichiara compensate le spese del procedimento.
Roma, 21 dicembre 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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