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Provvedimento del 21 dicembre 2007 [1486687]

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[doc. web n. 1486687]

Provvedimento del 21 dicembre 2007 [1486687]

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 10 settembre 2007 con il quale Massimo Muccigrosso (dipendente di Telecom Italia S.p.A.), rappresentato e difeso dall´avv. Luca Grimoldi, ha ribadito a tale società la richiesta, formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), volta ad accedere ai dati personali che lo riguardano contenuti nel proprio fascicolo personale (con particolare riferimento ai "dati relativi ai corsi professionali" cui lo stesso ha partecipato, nonché a quelli utilizzati per l´elaborazione delle schede di valutazione e di skill professionali): ciò, non avendo ricevuto, a proprio avviso, un idoneo riscontro a tale richiesta, ma "solo un´elencazione dei documenti contenuti" nel fascicolo personale; rilevato che il ricorrente ha, altresì, chiesto il rimborso delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 settembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 12 novembre 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 9 ottobre 2007 con la quale la società resistente ha sostenuto (ribadendo quanto già comunicato all´interessato nelle "proprie comunicazioni del 2/8, del 21/8 e del 5/9/2007") che "in considerazione della quantità delle informazioni richieste e (…) dell´oggettiva difficoltà nella loro estrazione e comunicazione (…) è stato inviato l´elenco completo dei documenti conservati nel (…) fascicolo personale", invitando l´interessato stesso "a prenderne visione" per consentire, in tal modo, "l´eventuale estrazione di copia delle schede di valutazione e della certificazione relativa ai corsi di formazione professionali" oggetto di specifica richiesta;

VISTA la memoria depositata il 12 ottobre 2007 con la quale Telecom Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Valerio Pescatore e Lorella Bianchi, ha sostenuto di aver "reso il riscontro proprio con la messa a disposizione dei dati oggetto di trattamento", nonostante il ricorrente avesse  "più volte (…) evitato di prender visione del fascicolo che (…) conteneva" i dati richiesti; visto che, in particolare, il ricorrente era stato invitato presso gli uffici della società, dapprima il giorno 30 agosto 2007 (appuntamento al quale non si era presentato "limitandosi a rimettere l´attestato di malattia proprio" per tale giorno) e, poi, il giorno 18 settembre 2007 (occasione nella quale, secondo la ricostruzione offerta dal titolare, l´interessato non si è nuovamente presentato avendo nel frattempo presentato il ricorso);

VISTE le note datate 12 ottobre 2007 e 6 novembre 2007 con le quali il ricorrente ha contestato la completezza dei riscontri ottenuti, lamentando in particolare la mancata comunicazione dei dati che lo riguardano relativi alle "ben due raccomandate di natura disciplinare, (…) spedite a propria legittima giustificazione e (…) dichiaratamente non ricevute da Telecom" (in quanto non presenti nel citato elenco dei documenti relativi all´interessato consegnati prima della proposizione del ricorso); visto che, ad avviso del ricorrente, tale assenza non sarebbe giustificabile, stante l´esistenza di due ricevute di ritorno postali che attestano la ricezione, da parte di Telecom Italia S.p.A., di due raccomandate rispettivamente datate 24/6/07 e 27/6/07;

VISTA la memoria datata 23 novembre 2007 con la quale Telecom Italia S.p.A., nel comunicare che nel corso di un incontro svoltosi il 19 ottobre 2007 ha "messo il fascicolo personale a disposizione del ricorrente che, tuttavia, non ha voluto visionarlo", ha confermato di aver ricevuto due comunicazioni dal ricorrente -il quale, "con la prima del 24/6/2007, ha fornito ampio riscontro alla lettera di contestazione di Telecom Italia S.p.A. (…), con l´altra del 27/6/2007 (…) si è limitato a ribadire quanto già espresso (…) nella prima raccomandata"-, nonché di aver archiviato entrambe "congiuntamente nel fascicolo personale del ricorrente" in considerazione dell´identità del loro contenuto; rilevato che nella medesima memoria la società resistente ha, pertanto, sostenuto che "il ricorrente avrebbe potuto agevolmente assumere consapevolezza in ordine alla presenza della raccomandata del 24/6/2007 nel suo fascicolo se solo, da ultimo nell´incontro del 19/10/2007, ne avesse preso visione";

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 10, comma 4, del Codice "quando l´estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell´interessato può avvenire anche attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, alla luce dei riscontri forniti dalla resistente che, dalla documentazione in atti, risulta aver messo a disposizione del ricorrente i dati personali contenuti nel suo fascicolo personale e ha altresì fornito sufficienti indicazioni in ordine all´esistenza di alcuni specifici documenti di cui l´interessato contestava specificamente la sparizione;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti in ragione dei riscontri forniti dal titolare del trattamento, prima e dopo la presentazione del ricorso, nonché della sequenza di rapporti intercorsi fra le parti nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 21 dicembre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1486687
Data
21/12/07

Tipologie

Decisione su ricorso