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Provvedimento del 10 gennaio 2008 [1486712]

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[doc. web n. 1486712]

Provvedimento del 10 gennaio 2008 [1486712]

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le istanze con le quali XY ha contestato la ricezione di alcune comunicazioni a contenuto promozionale da parte di Vodafone Omnitel N.V., valide "per il numero (…) KZ" (riferito a una scheda telefonica sim della quale l´interessato asseriva di non aver "mai chiesto l´attivazione"); visto che l´interessato, venuto a conoscenza per le vie brevi da un operatore della società che "a suo nome, risultavano intestate due schede Vodafone, con i numeri KZ e KW", ha chiesto "l´immediato disconoscimento delle schede indebitamente attivate", opponendosi al trattamento dei dati personali ad esso relativi;

VISTO il ricorso, regolarizzato l´8 ottobre 2007, con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Bartolo De Vita, non avendo ricevuto un riscontro idoneo e avendo nel frattempo ricevuto un´ulteriore comunicazione promozionale "relativa sempre al numero Vodafone KZ", ha ribadito le proprie richieste, chiedendo altresì di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 ottobre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 16 novembre 2007 con la quale questa Autorità ha comunicato alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota anticipata via fax il 6 novembre 2007 con la quale la società resistente, nel fornire indicazioni sul complessivo trattamento dei dati personali del cliente, ha sostenuto che i dati stessi "sono stati acquisiti da Vodafone Omnitel N.V. a seguito dell´attivazione del servizio di telefonia mobile relativamente" alle citate utenze, le quali "risultano (…) essere state attivate dal rivenditore Vodafone (…): New Stereo In Srl (…)" di Pontecagnano Faiano (il quale opera come distinto titolare del trattamento cui risulta pertanto, ad avviso della resistente, "imputabile esclusivamente" quanto accaduto all´interessato); rilevato che con la medesima nota la società resistente ha, in ogni caso, dichiarato di aver provveduto, anche se solamente nel mese di luglio 2007 "a causa di un elevato numero di pratiche da gestire in quel particolare periodo e considerati i necessari tempi tecnici di gestione", "alla disattivazione delle due utenze e a rendere i dati personali del sig. XY non più accessibili dai sistemi di customer care"  della società;

VISTA la nota datata 13 novembre 2007 con la quale il ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto e ha ribadito le proprie richieste, facendo tra l´altro presente di aver ricevuto un´ulteriore comunicazione promozionale in data 25 ottobre 2007 a mezzo posta elettronica, il che, a suo avviso, "costituisce la prova inconfutabile che i dati personali del ricorrente vengono ancora illegittimamente trattati dalla società" la quale, inoltre, non avrebbe operato i necessari controlli sul proprio rivenditore al fine di evitare l´attivazione delle schede telefoniche contestate;

VISTA la nota datata 19 dicembre 2007 con la quale Vodafone Omnitel N.V., nel comunicare che sono tuttora in corso accertamenti volti a verificare  il rispetto da parte del rivenditore delle procedure previste in relazione al provvedimento del Garante del 16 febbraio 2006, ha sostenuto, tra l´altro, che "per quanto riguarda la comunicazione promozionale ricevuta il 25 ottobre 2007 (…), dalle verifiche effettuate, l´indirizzo email (…) -riportato nella comunicazione allegata alla memoria del ricorrente- risulta associato ad altra utenza non intestata" allo stesso;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito, in relazione alle richieste formulate dall´interessato, un sufficiente riscontro nel corso del procedimento, avendo, in particolare, attestato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante) di aver disattivato le contestate utenze, provvedendo al blocco dei dati personali del ricorrente relativo alle stesse;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per i diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Vodafone Omnitel N.V. nella misura di euro 400, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, posti nella misura di 400 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Vodafone Omnitel N.V., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 10 gennaio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli