g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 21 dicembre 2007 [1486740]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1486740]

Provvedimento del 21 dicembre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 17 settembre 2007, con il quale XY (dipendente del Comune di KZ e destinatario di una "contestazione di addebito disciplinare" con relativa apertura di un procedimento cui non sarebbe stato dato "più alcun corso"), venuto a conoscenza dell´invio, da parte del sindaco di tale comune, a un legale incaricato dall´ente "di corrispondenza interna all´ente (…) per la valutazione di eventuali azioni penali", richiamando due istanze formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, ha chiesto all´ente (che non aveva fornito un idoneo riscontro) di ottenere, da un lato, la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano contenuti nel predetto carteggio e in tutti gli atti connessi a tale vicenda e, dall´altro, la comunicazione dei dati personali parimenti relativi allo stesso, contenuti in tutti i documenti concernenti il citato procedimento disciplinare; rilevato che con il ricorso il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico del comune resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 settembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 29 ottobre 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 21 novembre 2007 con la quale l´ente resistente, nel ricostruire le complesse vicende che hanno interessato l´amministrazione e il proprio dipendente, con particolare riferimento alla liceità della fruizione di alcuni "compensi incentivanti la produttività" (vicenda in ordine alla quale è stata informata la Procura della Repubblica di S.M. Capua Vetere), ha sostenuto, tra l´altro, di aver già trasmesso all´interessato copia di alcuni documenti contenenti dati personali che lo riguardano, mentre a suo avviso "la rimanente documentazione richiesta non rientrava nella disciplina della protezione dei dati personali in quanto semplice corrispondenza interna dell´ente";

VISTA la nota datata 6 dicembre 2007 con la quale il ricorrente ha contestato la completezza del riscontro ottenuto e ha ribadito le proprie istanze;

RILEVATO che il ricorrente ha proposto legittimamente due richieste di accesso ai dati personali ex art. 7 del Codice, cui l´ente resistente era tenuto a fornire idoneo riscontro;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. b), del Codice, "dato personale" è "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione"; considerato quindi che, in riferimento alla vicenda, sono da ritenersi dati personali del ricorrente sia quelli eventualmente contenuti, ad esempio, negli atti adottati dalla Giunta comunale o dal Direttore generale del comune, sia quelli riportati nella corrispondenza relativa all´interessato e intercorsa fra gli uffici della medesima amministrazione, come pure con soggetti esterni (quale, ad esempio, un professionista esterno cui sia stata rimessa la difesa tecnica dell´ente);

RILEVATO che l´esercizio del diritto di accesso ai dati personali conservati dal titolare del trattamento consente non di ottenere direttamente copia di corrispondenza e di altri documenti, ma di avere conoscenza delle sole informazioni di carattere personale dallo stesso effettivamente detenute, estrapolate dai documenti che li contengono ovvero –unicamente quando l´estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa- di ottenere la consegna in copia dei documenti in questione omettendo peraltro tutto ciò che non costituisce dato personale dell´interessato (cfr. art. 10, commi 4 e 5, del Codice), ivi compresi i dati personali relativi a terzi;

VISTO che, in ordine alla richiesta del ricorrente di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali trattati nell´ambito del procedimento disciplinare che lo ha coinvolto, risulta che nel corso dell´istruttoria dell´odierno ricorso il Comune di KZ ha comunicato al ricorrente una serie di informazioni (contenute in particolare nei documenti indicati come "verbale di conferenza dei dirigenti del 23 marzo 2007; provvedimento del direttore generale n. 10231 del 27.3.2007; dichiarazione scritta resa dal messo comunale (…)") come confermato dall´interessato stesso nella nota del 6 dicembre 2007; ritenuto pertanto che va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine a tali dati personali già comunicati dall´ente resistente;

RILEVATO che il ricorrente, nella medesima nota del 6 dicembre 2007, ha segnalato di non aver invece ottenuto la comunicazione di altri dati che lo riguardano contenuti in "diverse note del direttore generale di richiesta di avvio di procedimento disciplinare" (segnalando inoltre di non averne ricevuti altri riportati in una serie di documenti allegati alla comunicazione dell´amministrazione comunale del 21 dicembre 2007); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto in ordine alla richiesta di accesso ai dati personali che riguardano il ricorrente contenuti nelle predette note e nella rimanente documentazione relativa al procedimento disciplinare e non ancora messa a sua disposizione, e che l´ente resistente dovrà quindi comunicare allo stesso tali dati personali che lo riguardano, dando conferma di tale adempimento a questa Autorità entro il 15 febbraio 2008;

RILEVATO che la diversa richiesta del ricorrente di accedere a tutti i dati che lo riguardano concernenti eventuali azioni o valutazioni dell´amministrazione relative all´eventuale comunicazione di notizie di reato all´autorità giudiziaria deve essere valutata (attese anche le riserve e le preoccupazioni espresse sul punto dal comune di KZ) alla luce del disposto dell´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, lettera e), del Codice prevede il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 7 del medesimo Codice, solo nel caso e per il periodo da cui potrebbe derivarne effettivo e concreto pregiudizio per lo svolgimento di cd. "indagini difensive" o, comunque, per far valere un diritto in sede giudiziaria e che la valutazione dell´esistenza di tale effettivo pregiudizio ai sensi del citato art. 8, comma 2, lettera e), deve essere effettuata dal Garante caso per caso e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti;

RILEVATO che, nel caso di specie, dalla documentazione in atti, risulta sussistere, in ordine alla vicenda oggetto di specifica richiesta di accesso del ricorrente, una situazione contenziosa particolarmente complessa, relativa anche a profili di eventuale rilievo penale, connessa alla liceità della fruizione da parte dell´interessato di alcuni emolumenti economici e alla regolarità dei relativi procedimenti amministrativi. Al fine di non pregiudicare l´esercizio dei diritti in giudizio dell´ente resistente, rispetto a una vicenda in ordine alla quale risulta essere già stata notiziata la competente Procura della Repubblica, l´esercizio del diritto di accesso del ricorrente alle informazioni relative a tale vicenda deve essere pertanto, allo stato, differito;

RICORDATO che, quando verranno meno le ragioni che giustificano attualmente il differimento dell´esercizio del diritto di accesso, dovrà tenersi comunque conto del disposto dell´art. 8, comma 4, del Codice secondo cui "l´esercizio dei diritti di cui all´articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l´integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l´indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento"; rilevato che le determinazioni in ordine all´esercizio di diritti rispetto al trattamento dei dati personali non pregiudicano l´eventuale applicazione di differenti disposizioni che prevedono ad altro titolo l´accesso o la comunicazione di atti e documenti;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso limitatamente ai dati personali già comunicati al ricorrente nel corso del procedimento;
b) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta d´accesso ai dati personali del ricorrente contenuti nei documenti connessi al procedimento disciplinare e ordina all´ente resistente di comunicare al medesimo ricorrente, entro il 15 febbraio 2008, tutte le informazioni personali relative a tale vicenda, secondo le modalità indicate nell´art. 10 del Codice, dando conferma anche a questa Autorità, entro il medesimo termine, dell´avvenuto adempimento;
c) rigetta l´istanza volta a ottenere la comunicazione dei dati personali del ricorrente relativi alla vicenda che ha determinato l´assunzione, da parte dell´amministrazione, di iniziative, anche presso la competente Procura della Repubblica, connesse all´asserita illegittimità della corresponsione di emolumenti economici all´interessato;
d) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 21 dicembre 2007

IL PRESIDENTE
Chiaravalloti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1486740
Data
21/12/07

Tipologie

Decisione su ricorso