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Provvedimento del 17 gennaio 2008 [1488767]

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[doc. web n. 1488767]

Provvedimento del 17 gennaio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof.Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante l´11 ottobre 2007 da All Business Sas di Rina Perpiglia & C., rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Familiari e Caterina Maria Freno, nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A., con il quale la società ricorrente (già titolare di un conto corrente, acceso nel 1995 presso la filiale di Villa San Giovanni dell´allora Banca commerciale italiana) ha ribadito le richieste, formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con le quali aveva chiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che la riguardano relativi a "contratto iniziale, contratto di affidamento, nonché, tutti gli estratti conto e gli estratti conto scalari dall´inizio del rapporto alla chiusura" dello stesso;

RILEVATO che la società ricorrente ha chiesto altresì di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 ottobre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché la successiva nota del 4 dicembre 2007 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 31 ottobre 2007 con la quale Intesa Sanpaolo S.p.A. ha sostenuto che, "diversamente da quanto affermato dalla ricorrente sulla mancanza di qualunque riscontro (…)", l´istituto di credito (con note del 4 maggio 2007 e del 27 settembre 2007) aveva precisato, anche in riferimento alle contestazioni riferite alle condizioni contrattuali, "le proprie ragioni in ordine alla problematica dell´anatocismo, comunicando la disponibilità della competente filiale a consegnare la richiesta documentazione, previo rimborso delle spese, così come dispone l´art. 119 del T.U.B."  (c.d. testo unico bancario);

ATTESO, peraltro, che la banca, sempre con la citata nota del 31 ottobre 2007, "ha ritenuto di aderire alla richiesta di parte";

VISTA la nota datata 5 novembre 2007 con la quale la ricorrente ha sostenuto di essersi più volte rivolta, "senza successo", alla citata filiale della banca resistente per ottenere le informazioni richieste;

VISTA la nota datata 22 novembre 2007 con la quale l´istituto di credito ha ribadito la propria "disponibilità alla consegna della documentazione reperita", da effettuarsi in qualsiasi momento presso la suddetta filiale, sottolineando di aver già sollecitato telefonicamente l´interessata al ritiro della predetta documentazione;

VISTE le note datate 29 novembre 2007 e 3 gennaio 2008 con le quali la società ricorrente ha comunicato che i dati personali che la banca avrebbe consegnato riguarderebbero "esclusivamente gli estratti conto e gli estratti conto scalari riguardanti gli anni 1997-1998-1999 (…)", riservandosi invece la consegna dei  "contratti una volta reperiti";

VISTO il fax dell´8 gennaio 2008 con il quale la banca ha confermato che  "in data 28.11.2007 tutta la documentazione acquisita e costituita dagli estratti conto ordinari e scalari relativi al periodo dall´1.1.1997 fino alla data di estinzione del rapporto è stata consegnata (…)" alla ricorrente, come da sottoscrizione per ricevuta rilasciata all´atto del ritiro dal legale della società;

VISTO che il titolare del trattamento ha precisato di non aver rinvenuto l´ulteriore documentazione concernente il "contratto di c/c e il contratto di affidamento", ritenendo pertanto conclusa la comunicazione delle informazioni alla richiedente;

RILEVATO che il ricorso concerne un´istanza presa in considerazione dal Garante unicamente come richiesta volta a conoscere i dati personali della società ricorrente relativi al menzionato rapporto bancario;

PRECISATO che tale diritto di accesso ai dati personali è distinto dal diritto del cliente di ottenere copia di interi atti o documenti bancari, contenenti o meno dati personali, ai sensi del citato testo unico bancario;

CONSIDERATO che l´art. 10 del Codice non prevede per il titolare del trattamento, allorché questi debba fornire riscontro ad una richiesta di accesso ai sensi dell´art. 7 del Codice, l´obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente i dati personali dell´interessato, imponendo al medesimo titolare di estrapolare dai propri archivi e documenti solo i dati personali oggetto di richiesta, previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi;

RILEVATO, ai sensi dell´art. 10, comma 4, del Codice, il riscontro alla richiesta dell´interessato "può avvenire anche attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti" solo quando l´estrazione dei dati risulti, come nel caso di specie, particolarmente difficoltosa;

RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste dell´interessata, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, avendo consegnato i dati personali contenuti nella documentazione contabile tuttora posseduta dall´istituto di credito e avendo altresì dichiarato (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non detenere gli ulteriori dati personali contenuti nell´originaria documentazione contrattuale;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;

RITENUTO congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Intesa Sanpaolo S.p.A., in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste della ricorrente, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;


RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Intesa Sanpaolo S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della società ricorrente.

Roma,  17 gennaio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1488767
Data
17/01/08

Tipologie

Decisione su ricorso