Provvedimento del 21 dicembre 2007 [1488842]
Provvedimento del 21 dicembre 2007 [1488842]
[doc. web n. 1488842]
Provvedimento del 21 dicembre 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali inviata da XY a Neo Network s.r.l. con la quale l´interessata, nel contestare la ricezione di sms indesiderati al proprio numero di utenza telefonica mobile da parte di un´utenza riconducibile a tale società, ha chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l´indicazione degli estremi identificativi del titolare (e, se designato, del responsabile del trattamento);
RILEVATO che l´interessata, dichiarando di non aver mai richiesto alcuna iscrizione "al servizio di messaggistica" in questione, si è anche opposta al trattamento dei medesimi dati, sollecitandone a tal fine la cancellazione;
VISTO il ricorso presentato il 27 settembre 2007 nei confronti di Neo Network s.r.l. con il quale XY, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marzia Arpa e Juri Monducci, nel rilevare l´assenza di qualsiasi riscontro da parte della società dopo l´invio dell´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le richieste formulate e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 ottobre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 21 novembre 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;
VISTA la nota inviata il 22 ottobre 2007 con la quale la società resistente ha dichiarato che l´utenza telefonica in questione non risulta iscritta al predetto "servizio di messaggistica" e che, di conseguenza, nessun dato personale relativo alla ricorrente risulta presente negli archivi della società;
VISTA la memoria pervenuta il 26 ottobre 2007 con la quale la ricorrente ha "contestato il riscontro ottenuto", dichiarando di essere stata e di "essere ancora attualmente destinataria" degli sms indesiderati, di cui ha inviato copia, e ha quindi ribadito le proprie richieste;
VISTA la memoria dell´11 dicembre 2007 con la quale la resistente ha asserito di essere "riuscita a risalire all´origine del problema e ad eliminarlo" grazie ad un controllo tra gli sms ricevuti dalla ricorrente riportati in allegato alla sua memoria del 26 ottobre 2007 "con i messaggi inviati, nello stesso periodo di tempo, ad altre numerazioni corrispondenti ad utenze regolarmente iscritte" al servizio;
RILEVATO che la società ha anche dichiarato che "gli sms ricevuti dalla signora Y sulla numerazione (…) erano in realtà inviati a diversa numerazione (…)", regolarmente iscritta al servizio in questione e relativa, originariamente, allo stesso operatore telefonico dell´utenza della ricorrente; tale situazione potrebbe essere stata determinata a suo avviso da una serie di passaggi tra i diversi operatori telefonici della sim card attualmente in uso alla ricorrente;
RILEVATO, infine, che la resistente, anche alla luce di quanto premesso, ha ritenuto di non aver trattato alcun dato personale della ricorrente, e si è considerata totalmente estranea "all´evento che ha dato luogo al ricevimento di sms del servizio (…) sulla numerazione" della ricorrente;
VISTA la memoria pervenuta via fax il 14 dicembre 2007 con la quale la ricorrente, nel rilevare alcune incongruenze nella ricostruzione della vicenda prospettata dalla controparte, ha ribadito la richiesta relativa alle spese del procedimento;
RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice dal momento che il titolare del trattamento ha fornito riscontro alle richieste dell´interessata, fornendo gli elementi per ricostruire la vicenda che avrebbe condotto all´invio di sms all´utenza della stessa, e attestando, in particolare, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), l´inesistenza di dati personali relativi alla ricorrente nei propri archivi;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;
RITENUTO congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della società resistente nella misura di euro 350, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all´interessata, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 350 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Neo Network s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.
Roma, 21 dicembre 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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