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Marketing via fax e e-mail: possibile inviare materiale pubblicitario e comunicazioni commerciali solo con il consenso preventivo dell'interessato...

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[doc. web n. 1489843]
[v. Newsletter 29 febbraio 2008]

Marketing via fax e e-mail: possibile inviare materiale pubblicitario e comunicazioni commerciali solo con il consenso preventivo dell´interessato (Milano Meeting s.r.l.) -  31 gennaio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTO il provvedimento del 14 luglio 2005 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1151640) con il quale questa Autorità ha individuato procedure semplificate per la formazione degli elenchi telefonici organizzati per categorie merceologiche/professionali (c.d. elenchi "categorici"), prescrivendo anche alcune misure che devono essere in riferimento alle modalità di acquisizione e inserimento dei dati personali e all´informativa agli interessati;

RILEVATO che il quadro semplificato per gli operatori emergente da tale provvedimento fa salve le peculiari garanzie operanti, anche nell´ambito degli elenchi categorici, per le comunicazioni di carattere commerciale effettuate ai sensi dell´art. 130 del Codice;

VISTA la segnalazione di Luigi Barzazi, in nome proprio e dello studio di consulenza Bls, del 21 febbraio 2007 con la quale è stata contestata la ricezione di e-mail e fax indesiderati inviati da Milano Meeting s.r.l. al fine di promuovere propri servizi;

RILEVATO che il segnalante ha lamentato anche che, malgrado i vari tentativi volti a esercitare il diritto di opposizione di cui all´art. 7 del Codice, sono pervenuti ulteriori messaggi indesiderati inviati tramite e-mail e telefax;

VISTA la nota inviata da Milano Meeting s.r.l.. in data 13 settembre 2007, a seguito di una specifica richiesta di informazioni dell´Autorità, con la quale la società ha affermato, riguardo alle modalità e forme di raccolta dei dati personali, che questi "provengono dal pubblico elenco organizzato per categorie (c.d. elenchi categorici)", "dal registro pubblico dell´Albo dell´Ordine dei commercialisti" e che essa non è in grado di riprodurre "il tabulato di conferma del preventivo contatto telefonico per l´invio";

RILEVATO che nella medesima nota la società ha dichiarato di richiedere il consenso "con e-mail preventive all´invio di messaggi di posta elettronica ovvero, nell´ipotesi di invio via fax, con preventiva conferma telefonica";

RILEVATO che l´art. 130, comma 2 del Codice prevede per l´invio di messaggi promozionali mediante posta elettronica e telefax il presupposto del preventivo consenso informato e specifico dell´interessato;

CONSIDERATO che tale garanzia non può essere elusa inviando una prima e-mail che, nel richiedere il consenso, abbia già un contenuto promozionale o pubblicitario (v. Provv. 29 maggio 2003, relativo allo spamming, in www.garanteprivacy.it doc. web n. 29840);

RILEVATO che dalla documentazione allo stato acquisita non risulta comprovato che, nel caso di specie, sia stato richiesto preliminarmente uno specifico consenso all´interessato per l´inoltro delle comunicazioni mediante telefax ed e-mail, necessario ai sensi del predetto art. 130 in ragione della specificità dei mezzi considerati;

CONSIDERATO che l´invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante e-mail e telefax effettuato da Milano Meeting s.r.l. senza il prescritto consenso configura quindi un trattamento illecito di dati (art. 130 Codice);

CONSIDERATO che il titolare del trattamento, è tenuto a predisporre idonee misure al fine di agevolare l´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice da parte dell´interessato (art. 10, comma 1, del Codice);

RISERVATA, con autonomo provvedimento, la verifica dei presupposti per contestare la violazione amministrativa concernente l´inidonea informativa (artt. 13, comma 4 e 161 del Codice);

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice ha il compito di prescrivere al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

RILEVATO che il trattamento di dati personali che non risulta effettuato in modo lecito ha carattere sistematico;

RILEVATA la necessità di adottare nei confronti di Milano Meeting s.r.l. un provvedimento di divieto del trattamento illecito di dati personali ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice correlato all´invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali per mezzo di e-mail e telefax senza che risulti comprovato il necessario consenso preventivo, specifico e informato del destinatario;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

CONSIDERATO che l´art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati;

CONSIDERATO che resta impregiudicata la facoltà per gli interessati di far valere i propri diritti in sede civile in relazione alla condotta accertata (cfr. anche art. 15 del Codice);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta a Milano Meeting s.r.l. con sede legale in Milano, Via Cosimo del Fante 10 l´ulteriore trattamento illecito dei dati personali effettuato tramite l´utilizzo del telefax ed e-mail per l´invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali senza che risulti comprovato un consenso preventivo, specifico e informato degli interessati;

b) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice prescrive a Milano Meeting s.r.l. di predisporre le misure idonee al fine di rendere agevole ed effettivo l´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice da parte degli interessati. Ciò, entro e non oltre il 28 febbraio 2008, dando documentato riscontro a questa Autorità entro lo stesso termine, ai sensi dell´art. 157 del Codice, circa l´avvenuto adempimento.

Roma, 31 gennaio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli