Provvedimento del 21 dicembre 2007 [1489858]
Provvedimento del 21 dicembre 2007 [1489858]
[doc. web n.1489858]
Provvedimento del 21 dicembre 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Carmela Tiziana Pulpito presso il cui studio ha eletto domicilio nei confronti di Azienda sanitaria locale Taranto/1;
Visti gli articoli 7, 8 e 145 ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;
PREMESSO
L´interessata (cui è stato riconosciuto, in un giudizio di primo grado, un risarcimento per i danni riportati a seguito di due interventi all´occhio sinistro effettuati presso l´Azienda ospedaliera SS. Annunziata di Taranto), ha visto produrre in appello, dall´Azienda sanitaria locale Taranto/1 (sua controparte per aver "incorporato" la predetta azienda ospedaliera), una relazione redatta da un´agenzia investigativa nella quale veniva rappresentata, con dovizia di particolari, la sua situazione economica personale e quella della propria famiglia. Secondo l´azienda, le precarie condizioni economiche dell´interessata, testimoniate da diverse informazioni raccolte, giustificherebbero la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado; ciò, per evitare che la ricorrente stessa non sia in grado di restituire quanto ottenuto a titolo di risarcimento, nel caso in cui in appello intervenga una decisione di segno opposto alla precedente.
Con istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice l´interessata ha chiesto di conoscere l´origine dei dati contenuti nella predetta relazione, nonché le modalità, le finalità, la logica del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile del trattamento e i soggetti o le categorie di soggetti che possono venirne a conoscenza; ha chiesto inoltre la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge e si è opposta al loro ulteriore trattamento.
Non avendo ricevuto riscontro, l´interessata ha presentato ricorso a questa Autorità ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice, ribadendo le richieste volte a ottenere le predette informazioni sul trattamento ai sensi dell´art. 7, comma 2, del Codice e la cancellazione dei dati trattati e/o l´accoglimento della propria opposizione al trattamento. Ciò, alla luce della ritenuta illiceità della raccolta dei dati contenuti nella relazione investigativa che, a suo avviso, sarebbe stata effettuata al di fuori dei fini istituzionali dell´ente e in violazione dei princìpi in materia di protezione dei dati. La ricorrente ha inoltre chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte.
A seguito della nota inviata dall´Autorità ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in data 17 settembre 2007, l´Azienda sanitaria locale Taranto/1 ha dichiarato che (nota datata 23 ottobre 2007), in virtù di un contratto di assicurazione stipulato con Lloyd´s assicurazioni, in caso di richieste di risarcimento del danno, "la difesa civile o penale contro le pretese od azioni dei danneggiati, è assunta direttamente dalla società la quale agisce in nome dell´assicurato che è tenuto a prestare la propria collaborazione". Nel ricostruire i diversi passaggi che hanno preceduto la costituzione dell´Azienda ospedaliera nel giudizio instaurato dall´interessata dinanzi al Tribunale di Taranto, la resistente ha asserito, in particolare, che:
- "con nota del 9.4.2004 (…) l´Assidea s.r.l., in qualità di gestore della richiamata polizza assicurativa, comunicava che la compagnia di assicurazioni Lloyd´s", in relazione alla richiesta di risarcimento, aveva "conferito incarico all´avv. Davide Moranti e che allo stesso si doveva inviare l´originale della citazione munito del mandato alle liti";
- copia della documentazione necessaria e della procura sono state inoltrate agli avvocati indicati dalla compagnia di assicurazioni; in calce all´atto deliberativo con cui si stabiliva di affidare il mandato agli avvocati, veniva conferito agli stessi il potere di rappresentare l´ente "in udienza ai fini della comparizione e dell´interrogatorio, attribuendogli il potere di conciliare e di transigere la controversia e non altro";
- l´Azienda ha avuto notizia dell´esistenza della relazione redatta dall´agenzia investigativa solo a seguito dell´istanza avanzata dalla ricorrente ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice e ha quindi richiesto "tempestivamente (…) all´Assidea s.r.l. (in virtù dell´accordo contrattuale) con nota del 10.9.2007 (…) delucidazioni e chiarimenti";
- l´Azienda "contesta ogni qualsivoglia coinvolgimento (…) per eventuali responsabilità derivanti dal comportamento dei legali officiati dalla società assicuratrice (per impegno contrattuale), nella procedura promossa dalla sig.ra XY, nei confronti dei quali non è stato affidato alcun straordinario mandato od incarico al di fuori del conferimento rilasciato in calce" al citato atto deliberativo.
Con memoria pervenuta il 5 novembre 2007, la ricorrente, nel ribadire l´illiceità del trattamento di dati effettuato dall´azienda ospedaliera in virtù del citato contratto assicurativo (che vede, all´insaputa dell´interessata, due società intervenire nel trattamento dei dati che la riguardano), ha asserito che l´unico soggetto rappresentato in giudizio, tanto in primo grado che in appello, è l´azienda sanitaria resistente –la quale risulta aver conferito direttamente mandato ai legali di rappresentarla– e che sarebbe quindi la stessa a dover rispondere, ora, di quanto depositato in giudizio dai legali medesimi.
Il 9 novembre 2007 questa Autorità ha disposto la proroga dei termini per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice; in pari data, la resistente ha fatto pervenire un´ulteriore memoria con la quale ha fatto presente di ritenere lecito il trattamento dei dati della ricorrente effettuato con riferimento al contratto assicurativo di cui è contraente, tenuto anche conto che "la documentazione e gli atti vengono trasmessi a persone sottoposte a vincolo di correttezza e lealtà nonché al rispetto dei doveri del mandato conferito".
Con fax dell´11 dicembre 2007 la ricorrente ha insistito nelle richieste già formulate, essendo a suo avviso "gravemente illegittimo il trattamento dei dati personali e sensibili operato attraverso le indagini investigative (…) svolte su incarico degli avvocati della Ausl Ta/1" del cui operato la stessa risponde.
CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA
Il ricorso verte sul trattamento di dati personali relativi alla ricorrente (oltre che alla sua famiglia) contenuti in una relazione investigativa depositata in un giudizio attualmente pendente dinanzi alla Corte di appello di Lecce–Sezione distaccata di Taranto.
Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, rispetto alle istanze volte a ottenere le informazioni di cui all´art. 7, comma 2, del Codice, dal momento che alle stesse l´azienda sanitaria resistente ha fornito un sufficiente riscontro nel corso del procedimento, illustrando le circostanze relative al trattamento dei dati oggetto di contestazione che risultano prodotti in giudizio.
La richiesta di cancellazione e/o opposizione al trattamento dei medesimi dati è esaminata in questa sede anche in rapporto all´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice il quale prevede il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 7 del medesimo Codice per il periodo durante il quale può derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per l´esercizio di un diritto in sede giudiziaria. La valutazione dell´esistenza di tale pregiudizio deve essere effettuata caso per caso, in relazione alle informazioni richieste e ai diritti specificatamente esercitati e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, consta che l´azienda resistente ha comunque conferito mandato a due legali a rappresentarla e difenderla nel giudizio di cui è parte e che ora pende in sede di appello. A prescindere da quanto eventualmente posto in essere da terzi che non sono parti dell´odierno procedimento dinanzi al Garante, i dati personali oggetto di contestazione sono stati prodotti nel giudizio civile da legali in nome e per conto della resistente, la quale ne ha comunque la disponibilità e deve rispondere, quale attuale titolare del trattamento, della liceità e correttezza dello stesso.
Ciò premesso, non constano, allo stato degli atti, elementi probatori tali da ritenere che i dati personali contenuti nella predetta relazione siano stati acquisiti o comunque formati in modo illecito su iniziativa dei difensori cui era stato conferito il mandato e a cui la relazione stessa è stata consegnata dall´agenzia investigativa il 6 aprile 2007. Non risultando allo stato illecito o non corretto tale trattamento alla luce delle disposizioni del Codice sui trattamenti di dati a fini di esercizio di un diritto in sede giudiziaria, le richieste di cancellazione e blocco dei dati e l´opposizione al loro ulteriore trattamento non possono essere accolte.
Sulla base della determinazione generale del 19 ottobre 2005 relativa alla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso è determinato nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso, posti a carico della resistente in ragione del mancato tempestivo riscontro alla richiesta dell´interessata, nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi.
PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste di cui all´art. 7, comma 2, del Codice;
b) rigetta l´istanza di cancellazione dei dati personali della ricorrente e l´opposizione al loro ulteriore trattamento;
c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della resistente, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.
Roma, 21 dicembre 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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