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Dati relativi a procedimento penale ed essenzialità dell'informazione - 10 gennaio 2008 [1489978]

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[doc. web n.1489978]

[v. Provv. 31 gennaio 2008]

Dati relativi a procedimento penale ed essenzialità dell´informazione - 10 gennaio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le istanze del 13 ottobre 2004 con le quali XY, KW e ZJ, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. n. 196/2003), hanno chiesto a Editoriale Fvg S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "Il Messaggero Veneto", il blocco (con relativa attestazione) dei dati personali che li riguardano relativi a età e residenza contenuti in un articolo pubblicato il WZ dal titolo "ZX", rilevando come gli stessi non fossero essenziali rispetto all´informazione fornita dal titolare del trattamento nel legittimo esercizio del diritto di cronaca;

VISTO il ricorso presentato al Garante l´8 ottobre 2007 da XY, KW e ZJ, (rappresentati e difesi dall´avv. Giancarlo Zannier presso il cui studio hanno eletto domicilio) nei confronti di Editoriale Fvg S.p.A., in qualità di editore del citato quotidiano, con il quale gli stessi hanno ribadito la richiesta di blocco dei dati che li riguardano già avanzata e hanno chiesto di avere conferma dell´esistenza degli stessi e di conoscerne le modalità di trattamento, nonché di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 ottobre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché la successiva nota del 3 dicembre 2007 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria inviata il 5 novembre 2007 con la quale la resistente, nell´inviare copia del riscontro a suo tempo fornito ai ricorrenti, ha rigettato la richiesta di blocco dei dati ritenendo lecito il trattamento effettuato "nel corretto esercizio del diritto di cronaca giudiziaria" e rilevando, in particolare, che la pubblicazione delle informazioni relative all´età e alla residenza degli interessati era necessaria per consentire "un´esatta descrizione ed un completo apprezzamento dei fatti narrati";

RILEVATO che la resistente ha dichiarato che i dati in questione sono contenuti nell´articolo pubblicato da "Il Messaggero Veneto" il WZ, di cui copia "al pari di tutte le altre, è ora conservata negli appositi repertori presenti nella redazione del quotidiano friulano";

RILEVATO che la resistente ha ribadito le proprie considerazioni nell´audizione del 26 novembre 2007 , richiamando "l´assenza presso la testata (…) di banche dati ulteriori a quella costituita dalla raccolta" delle edizioni del quotidiano;

RILEVATO che nel caso di specie il trattamento risulta effettuato per finalità giornalistiche ai sensi degli artt. 136 e s. del Codice e che i dati personali in questione potevano essere pertanto trattati senza il consenso degli interessati,  nel rispetto dei limiti posti al legittimo esercizio del diritto di cronaca (veridicità dei fatti, rilevanza sociale della notizia, forma civile dell´esposizione, "essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico"; art. 137, comma 3, del Codice; artt. 5 e 6 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica);

RILEVATO che nel trattamento dei dati personali effettuato nell´ambito dell´esercizio del diritto di cronaca va quindi valutata con scrupolo la necessità di pubblicare dati identificativi particolarmente analitici laddove gli stessi non risultino essenziali rispetto alla notizia pubblicata;

RILEVATO che, nel caso di specie, le informazioni relative all´indirizzo di residenza dei ricorrenti contenute nell´articolo del WZ risultano essere state diffuse, alla luce del contesto e del tenore del medesimo, in termini non essenziali rispetto all´informazione fornita sul caso, senza rispettare, quindi, i diritti degli interessati a tale riguardo;

RILEVATO che rispetto a tali informazioni è stato richiesto dinanzi al Garante il blocco del trattamento, il quale però comporta, a norma di legge, la conservazione dei dati con sospensione (peraltro, meramente temporanea) di ogni altra operazione del trattamento (art. 4, comma 1, lett. o), del Codice);

RITENUTO che non sussistono quindi i presupposti per disporre, quale misura allo stato necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, il blocco richiesto; ciò, considerato anche il tempo trascorso e la circostanza che i dati non risultano, allo stato, essere oggetto di potenziale, ulteriore utilizzazione a fini giornalistici, risultando unicamente conservati nell´edizione del WZ del quotidiano, la cui copia è tenuta presso la raccolta storica della testata;

RILEVATO che resta comunque impregiudicato il diritto degli interessati, in occasione di altri, possibili trattamenti dei dati che li riguardano (ad esempio, in relazione a sviluppi della vicenda che li ha coinvolti), al rispetto dei propri diritti in ordine alla liceità e correttezza del trattamento e del principio dell´essenzialità dell´informazione rispetto a fatti di interesse pubblico;

RITENUTO di dover altresì dichiarare inammissibili le richieste relative alla conferma dell´esistenza dei dati personali dei ricorrenti e quelle volte a conoscere le modalità del loro trattamento (cui peraltro la resistente ha sostanzialmente fornito riscontro nel corso del procedimento) dal momento che le stesse non risultano essere state avanzate al titolare del trattamento mediante l´interpello preventivo di cui all´art. 146 del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) rigetta la richiesta di blocco dei dati;

b) dichiara inammissibili le richieste relative alla conferma dell´esistenza dei dati personali dei ricorrenti e quelle volte a conoscere le modalità del loro trattamento;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 10 gennaio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli