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Provvedimento del 10 gennaio 2008 [1490145]

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[doc. web n.1490145]

Provvedimento del 10 gennaio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale XY ha chiesto a St. Peter Moto s.n.c. di Massimiliano Marucci la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, nonché la loro comunicazione in forma intelligibile, con indicazione della loro origine, delle modalità, della logica e delle finalità del trattamento, degli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. Ciò, in relazione a informazioni che lo riguardano che sarebbero riportate su alcuni documenti contabili, datati 27 febbraio 2007, nei quali i suoi dati identificativi sarebbero però erroneamente associati a quelli di un motociclo diverso da quello di sua proprietà (di cui aveva denunciato il furto nel 2002);

VISTO che il ricorrente a seguito del predetto (e a suo avviso erroneo) trattamento di dati, è stato oggetto di richieste di informazioni da parte della Guardia di finanza in ordine a una supposta truffa ai danni della società di assicurazione che assicurava il motociclo a suo tempo rubato;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 2 ottobre 2007, presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Kathleen Stagi presso il cui studio ha eletto domicilio, nei confronti di St. Peter Moto s.n.c. di Massimiliano Marucci, con il quale il ricorrente, nel comunicare di non aver ottenuto riscontro alla previa istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le proprie richieste, chiedendo anche la cancellazione di tutti i dati personali la cui conservazione non sia strettamente necessaria in ordine alle finalità del trattamento; con il medesimo ricorso il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 ottobre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 12 novembre 2007 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note datate 16 ottobre, 29 novembre e 13 dicembre 2007 con le quali la società resistente ha fornito alcune indicazioni sulla vicenda in questione, sostenendo in particolare:

  • di detenere dati personali del sig. XY in quanto dallo stesso forniti "al momento in cui chiedeva l´intervento dell´officina St. Peter, ai fini dell´emissione della fattura";
  • che "l´intera vicenda è frutto soltanto di un equivoco (…) dovuto al fatto che due omonimi, abitanti entrambi in Via (…) a distanza di pochi metri, tutti e due con motocicli di marca Piaggio (…) si sono entrambi rivolti presso l´officina St. Peter in periodi diversi per la riparazione dei propri ciclomotori";
  • di non aver mai comunicato a terzi, "né inviato e/o utilizzato i dati relativi al sig. XY";

VISTE le note datate 28 novembre e 24 dicembre 2007 con le quali il ricorrente ha ribadito le proprie richieste sottolineando che la resistente avrebbe trattato, e continuerebbe a trattare, i dati personali che lo riguardano senza l´adozione di tutte le misure idonee a evitare il perpetuarsi delle inesattezze evidenziate in sede di ricorso;

RILEVATO che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ordine alla richiesta del ricorrente volta a ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano; ciò, in quanto tale richiesta non era compresa fra le istanze formulate previamente ai sensi dell´art. 7 del Codice;

RITENUTO che il ricorso deve essere invece accolto in ordine alle richieste, non ancora riscontrate dal titolare del trattamento, volte a ottenere, nelle forme e nei modi di cui all´art. 10 del Codice, la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati personali dell´interessato detenuti dalla società resistente (che, se del caso, dovranno essere aggiornati e corretti sulla base degli estremi identificativi esatti dallo stesso comunicati nel corso dell´odierna procedura), nonché l´indicazione dell´origine dei predetti dati e degli estremi identificativi del responsabile del trattamento, ove designato;

RITENUTO, pertanto, di dover ordinare a St. Peter Moto s.n.c. di Massimiliano Marucci di fornire idoneo riscontro all´interessato in ordine a tali richieste entro il 20 febbraio 2008, dando comunicazione dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la stessa data;

RITENUTO, invece, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle restanti richieste, avendo la resistente fornito, seppure solo dopo la presentazione del ricorso, un sufficiente riscontro in proposito;

RISERVATA ogni verifica, con distinto procedimento e sulla base di un autonomo provvedimento, sul complessivo trattamento dei dati sonali del ricorrente posto in essere dalla resistente; ciò, con particolare riguardo alla verifica della esattezza e pertinenza delle informazioni raccolte e detenute tuttora dalla società titolare del trattamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;

RITENUTO congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di St. Peter Moto s.n.c. Massimiliano Marucci, nella misura di euro 300 previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta del ricorrente volta a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano, nonché l´indicazione dell´origine dei predetti dati e degli estremi identificativi del responsabile del trattamento, ove eventualmente designato e ordina a St. Peter Moto s.n.c. di Massimiliano Marucci di fornire idoneo riscontro al ricorrente, in ordine a tali richieste, entro il 20 febbraio 2008, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la stessa data;

b) dichiara inammissibile la richiesta di ottenere la cancellazione dei dati;

c) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle restanti richieste;

d) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle  spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della resistente, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 10 gennaio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1490145
Data
10/01/08

Tipologie

Decisione su ricorso