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Provvedimento del 31 gennaio 2008 [1491608]

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[doc. web n. 1491608]

Provvedimento del 31 gennaio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato al Garante il 23 ottobre 2007, da XY in qualità di legale rappresentante di XZ s.r.l. nei confronti di WZ (il cui nominativo era riportato in calce a una comunicazione relativa all´attività svolta da una società avente sede a Chiasso, in Svizzera, ricevuta all´indirizzo di posta elettronica di XZ s.r.l.) con il quale la società interessata, nel lamentare il mancato riscontro ad un´istanza inviata via e-mail, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha ribadito le proprie richieste volte a conoscere l´origine dei dati relativi alla società, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato e si è opposto al trattamento dei dati, sollecitandone a tal fine la cancellazione;

RILEVATO che la società ricorrente ha chiesto anche di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare la nota del 25 ottobre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha inoltrato al sig. WZ l´invito a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché l´ulteriore nota del 3 dicembre 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

RILEVATO che, non risultando pervenute al sig. WZ tali due comunicazioni (e, in particolare, che la prima, inoltrata all´indirizzo indicato dal ricorrente, è stata restituita con l´indicazione di un differente indirizzo e che la seconda, spedita a tale ultimo indirizzo, risultava ancora in giacenza presso l´ufficio postale competente), in data 16 gennaio 2008 questa Autorità ha chiesto alla Guardia di finanza - Nucleo speciale funzione pubblica e privacy di notificare copia delle stesse al sig. WZ, previa verifica dell´indirizzo della sua residenza;

VISTA la nota inviata il 23 gennaio 2008 con la quale la Guardia di finanza - Nucleo speciale funzione pubblica e privacy ha comunicato (a seguito di informazioni acquisite per il tramite della Tenenza di KW) che il sig. WZ, ora residente in Svizzera, non risulta più residente nel territorio dello Stato dall´aprile 2007 e rilevato che, dalla documentazione in atti (visura ordinaria dell´impresa presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di KY), risulta che l´impresa individuale facente capo al sig. WZ, con sede presso l´indirizzo indicato dalla ricorrente, è cessata dal 2006;

RILEVATO che, nel caso di specie, dalla documentazione acquisita in atti, non risulta che il trattamento dei dati personali della ricorrente sia stato effettuato sul territorio dello Stato o che siano stati utilizzati strumenti situati su tale territorio e rilevato che la stessa comunicazione elettronica ricevuta dalla società ricorrente, sia per il contenuto che per i recapiti indicati, risulta allo stato degli atti provenire da soggetto residente fuori dal territorio dello Stato;

RILEVATO che il Codice in materia di protezione dei dati personali disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all´estero, se effettuato da un soggetto stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato ovvero se lo stesso, stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all´Unione europea, impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici (cfr. art. 5);

RITENUTO pertanto di dover dichiarare inammissibile il ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 31 gennaio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1491608
Data
31/01/08

Tipologie

Decisione su ricorso