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Provvedimento del 21 dicembre 2007 [1495311]

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[doc. web n. 1495311]

Provvedimento del 21 dicembre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 6 agosto 2007 da XY nei confronti di Cristian Lay Italia s.r.l., con il quale il ricorrente (già dipendente della società) ha ribadito le richieste, formulate in data 21 giugno 2007 ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), con le quali aveva chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano contenuti in un ampio complesso di documenti in possesso della società concernenti l´intera gestione del rapporto di lavoro; ciò, con particolare riferimento ai dati personali contenuti nella "cartella personale", nelle buste paga mensili e nella documentazione relativa, ad esempio, alle spese carburante, ai "bonus morosità" o al pagamento delle trasferte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 settembre 2007  con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 26 ottobre 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 21 settembre 2007 con la quale la società resistente ha precisato che il ricorrente "è in aperta e impegnata contestazione…per essere stato licenziato in data XZ" e che lo stesso "ha impugnato il licenziamento…e sta predisponendo una vertenza giudiziaria";

VISTO che nella medesima nota la resistente ha dichiarato che "i documenti richiesti ricadono nella preclusione di cui all´art. 8, c. 2, lett. e), del d.lg. n. 196/2003 in quanto destinati ad essere utilizzati in sede giudiziaria";

VISTA la memoria datata 8 ottobre 2007 (e il verbale dell´audizione tenutasi in pari data), con la quale il ricorrente ha precisato di "aver impugnato il licenziamento con lettera personale, senza fare menzione di possibili azioni giudiziarie" e che, "a riprova di ciò, ha presentato istanza di conciliazione monocratica all´Ispettorato del lavoro ai sensi dell´art. 11, co. 1, del d.lg. n. 124/2004 al fine di dirimere le situazioni contabili in sospeso";

VISTO che con la medesima nota il ricorrente ha chiesto, altresì, "ad ulteriore prova della volontà conciliativa", che siano compensate le spese del procedimento;

VISTA la nota datata 17 ottobre 2007 con la quale Cristian Lay s.r.l. ha ribadito di non voler consentire l´accesso ai dati personali dell´interessato contenuti nella documentazione relativa alla gestione del suo rapporto di lavoro  in quanto "non si può ignorare la preclusione dettata dall´art. 8, c. 2, lett. e)" del Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTA la nota datata 4 dicembre 2007 con la quale il ricorrente (nell´informare l´Autorità circa il raggiungimento di un accordo economico con la resistente) ha sostenuto che "nulla è pervenuto circa la documentazione richiesta di cui al ricorso in atto presso il Garante, né in modo manifesto o informale la Cristian Lay Italia s.r.l. ha dimostrato di voler fornire tale documentazione o una parte di essa";

CONSIDERATO che l´art. 8, comma 2, lettera e), del Codice prevede il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 7 del medesimo Codice, per il solo periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento di cd. "indagini difensive" o, comunque, per far valere un diritto in sede giudiziaria e che la valutazione dell´esistenza di tale pregiudizio ai sensi del citato art. 8, comma 2, lettera e), deve essere effettuata dal Garante caso per caso e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti;

RILEVATO che, dalla documentazione in atti, non risulta comprovata la ricorrenza di uno dei presupposti già riconosciuti idonei –in altri casi– da questa Autorità a giustificare un differimento del diritto di accesso (in relazione a situazioni pre-contenziose specificamente indicate, procedimenti giudiziari in corso, ecc.); in particolare, non è stata comprovata la sussistenza di un "pregiudizio effettivo e concreto" (art. 8, comma 2, lett. e) del Codice) allo svolgimento di investigazioni difensive (di cui non vi è alcun cenno) o, comunque, all´esercizio di un diritto in sede giudiziaria: ciò, essendosi limitata la società resistente a ritenere possibile l´instaurazione di una controversia giudiziaria in ragione dell´avvenuto licenziamento dell´interessato;

RILEVATO inoltre che l´insieme dei dati personali richiesti dall´interessato fa riferimento a informazioni relative all´ordinaria gestione del rapporto di lavoro, le quali costituiscono senza dubbio dati personali dell´interessato e che possono essere quindi legittimamente oggetto, come nel caso di specie, di una richiesta di accesso ex art. 7 del Codice;

RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice consente di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del predetto Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali effettivamente detenuti dal titolare del trattamento, estrapolati dai documenti che li contengono e che tale richiesta non consente invece all´interessato di chiedere copia integrale di tali documenti;

RILEVATO che la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti è peraltro prevista, dall´art. 10, comma 4, del Codice, solo previa omissione di eventuali dati personali riferiti a terzi, nel caso in cui l´estrapolazione dei dati da tali documenti risulti particolarmente difficoltosa per il titolare;

RITENUTO, pertanto, che il ricorso deve essere accolto e che, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, Cristian Lay s.r.l. dovrà consentire all´interessato (nei limiti e secondo le modalità di cui al citato art. 10) l´accesso a tutti i dati personali che lo riguardano contenuti nel fascicolo personale o, comunque, relativi alla sua carriera professionale (come richiesti con le istanze del 21 giugno 2007), entro il 31 marzo 2008, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

RITENUTO infine che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti, anche in ragione dell´espressa richiesta formulata in questo senso dal ricorrente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e ordina a Cristian Lay s.r.l. di consentire all´interessato, nei limiti e secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice, l´accesso ai dati personali contenuti nel fascicolo personale o, comunque, relativi alla sua carriera professionale (come richiesti con le istanze del 21 giugno 2007) entro il 31 marzo 2008, dando conferma di tale adempimento a questa Autorità entro la stessa data;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 21 dicembre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1495311
Data
21/12/07

Tipologie

Decisione su ricorso