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Provvedimento del 15 febbraio 2008 [1497739]

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[doc. web n.1497739]

Provvedimento del 15 febbraio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, regolarizzato il 20 dicembre 2007, presentato nei confronti di Azienda ospedaliera WZ con il quale XY, dopo l´affissione in bacheca di una lettera che lo stesso aveva inviato alla struttura ospedaliera (nella persona del primario del reparto presso il quale presta la propria attività lavorativa) per chiedere di "non essere comandato nei limiti del possibile in attività ad alto contenuto stressogeno come le notti al Pronto soccorso", ha ribadito la richiesta –già avanzata con istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)– volta a conoscere le finalità della diffusione dei dati personali che lo riguardano in essa contenuti e ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 dicembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTE la nota datata 11 gennaio 2008 e la memoria pervenuta via fax in pari data con le quali l´azienda ospedaliera, nel sostenere che l´odierno ricorso sarebbe a suo avviso inammissibile in quanto la previa istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice sarebbe stata rivolta al primario del reparto, ha dichiarato che il trattamento dei dati personali di cui si "lamenta la legittimità non rientra fra quelli previsti" dall´Azienda ospedaliera e che, "ove effettivamente verificatosi, esso sarebbe evidentemente frutto di una iniziativa personale" del medico responsabile del reparto presso cui opera il ricorrente;

RILEVATO che la resistente ha precisato anche che "la struttura sanitaria, nella "mappatura" delle specifiche competenze assegnate ai propri dipendenti in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del dlg. n. 196/2003, non ha mai conferito facoltà compatibili con l´operato" del citato primario;

VISTA la nota pervenuta il 15 gennaio 2008 con la quale il ricorrente ha richiamato la responsabilità della struttura ospedaliera per l´operato di un medico che svolge, al suo interno, le funzioni di primario;

RILEVATO che la contestata diffusione dei dati personali, effettuata per mezzo di affissione nella bacheca della azienda ospedaliera resistente della lettera inoltrata dal ricorrente, rientra nella sfera di titolarità dell´azienda ospedaliera medesima, in quanto effettuata, presso i propri locali, da un soggetto operante presso la struttura rispetto a dati acquisiti nell´ambito della propria attività;

RILEVATO che la nota di esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice benché non materialmente inoltrata presso la sede dell´azienda ospedaliera, è stata comunque ricevuta dal predetto primario (e ad esso indirizzata) nella sua qualità di direttore di una sua struttura ospedaliera e può considerarsi, quindi, validamente rivolta al titolare del trattamento;

RILEVATO che, con detta nota, l´interessato ha esercitato unicamente il diritto di conoscere "a che titolo e per quali finalità" era stata affissa in bacheca la propria lettera;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine a tale richiesta dal momento che l´azienda ospedaliera ha fornito alla stessa un sufficiente riscontro nel corso del procedimento;

RILEVATO che resta impregiudicato il diritto del ricorrente, se del caso, a far valere dinanzi all´autorità giudiziaria competente gli eventuali profili relativi al risarcimento del danno lamentato a seguito del trattamento di dati personali che lo riguardano;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 15 febbraio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli