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Provvedimento 28 febbraio 2008 [1500730]

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[doc. web n. 1500730]

Provvedimento del 28 febbraio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 22 novembre 2007 da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Karim Dahmouni, nei confronti del Ministero dell´interno-Ufficio territoriale del Governo-Prefettura di Imperia, con il quale la ricorrente ha ribadito le richieste formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con le quali aveva chiesto di accedere ai dati personali che la riguardano concernenti le sanzioni che le sono state irrogate per infrazioni stradali commesse nell´anno 1995 (ivi compresa una sanzione iscritta a ruolo con n. 3267/2000), le relazioni di notifica dei verbali di accertamento, delle ordinanze-ingiunzione e degli ulteriori atti di cui la ricorrente sarebbe stata destinataria o gli altri dati contenuti nelle cartelle esattoriali aventi come destinataria la ricorrente medesima;

VISTO che quest´ultima ha anche chiesto di porre a carico dell´amministrazione resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 novembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 15 gennaio 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 11 dicembre 2007 con la quale l´Ufficio territoriale del Governo-Prefettura di Imperia, nel fornire alcune informazioni relative all´estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale pervenuto alla ricorrente con riferimento alla sanzione amministrativa elevata nel 1995, ha comunicato che "i verbali relativi a violazioni del Codice della strada relativi all´anno 1995 sono di regola oggetto di scarto quinquennale per disposto di legge";

VISTA la nota del 16 gennaio 2008 con la quale la ricorrente ha ribadito la propria richiesta di accesso ritenendo insoddisfacente il riscontro ottenuto;

VISTA la nota del 21 gennaio 2008 con la quale la Prefettura di Imperia ha confermato (anche sulla scorta di una nota inoltrata dalla Polizia stradale di Imperia) che il verbale in questione, "in mancanza di ricorsi amministrativi e/o giurisdizionali è stato oggetto di scarto di atti d´archivio quinquennale, come previsto dalla legge";

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, dal momento che l´amministrazione resistente ha dichiarato, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non detenere i dati personali oggetto della specifica istanza della ricorrente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;

RITENUTO congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Ministero dell´interno-Ufficio territoriale del Governo-Prefettura di Imperia in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste della ricorrente, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 200 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Ministero dell´interno-Ufficio territoriale del Governo-Prefettura di Imperia, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 28 febbraio 2008

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1500730
Data
28/02/08

Tipologie

Decisione su ricorso