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Provvedimento del 21 febbraio 2008 [1501163]

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[doc. web n. 1501163]

Provvedimento del 21 febbraio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 19 novembre 2007 da XY (rappresentato e difeso dall´avv. Raffaele De Stefano) nei confronti degli avv.ti JZ e KZ, con il quale l´interessato, non avendo ricevuto idoneo riscontro a un´istanza avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha ribadito le proprie richieste volte a ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché l´indicazione dell´origine di tali dati (e, in particolare, quella dei dati relativi a un conto corrente allo stesso intestato, utilizzati dagli avvocati resistenti per un pignoramento mobiliare), delle modalità, della logica e delle finalità del trattamento, degli estremi identificativi del responsabile eventualmente designato; rilevato che, con il ricorso, l´interessato ha chiesto anche la cancellazione dei dati che lo riguardano, di cui ha sollecitato il blocco, nonché di porre a carico dei resistenti le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 novembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 15 gennaio 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria pervenuta via fax il 12 dicembre 2007 con la quale i resistenti, nell´argomentare di non ritenersi titolari del trattamento dei dati personali relativi al ricorrente, hanno dichiarato di essere "procuratori costituiti di un soggetto creditore (…), in forza di un decreto ingiuntivo esecutivo reso dal Tribunale di WZ, di una società in accomandita semplice (…) di cui XY è stato socio accomandante", di aver acquisito le informazioni che lo riguardano "a mezzo di visura alla Camera di commercio (…) appresa dalle risultanze documentali depositate dalla società in accomandita semplice di cui ai giudizi pendenti dinanzi al Tribunale di WZ" e, infine, di averle utilizzate per redigere un "atto di precetto di pagamento e poi successivo atto di pignoramento presso terzi";

RILEVATO che i resistenti hanno altresì dichiarato di non aver avuto "nessuna reale conoscenza circa l´esistenza di un conto corrente bancario presso Sanpaolo Banco di Napoli" e di aver soltanto operato un tentativo presso l´istituto bancario in questione alla luce di "carteggi depositati nei giudizi summenzionati" e, in particolare, "da estratti di conto corrente, del Sanpaolo Banco di Napoli, esibiti dalla società in accomandita semplice, movimenti relativi al trasferimento di somme in favore del XY e viceversa";

RILEVATO che i resistenti hanno comunicato che l´espropriazione presso terzi non ebbe comunque seguito per assenza di riscontro, nei termini di legge, da parte dell´ente creditizio in questione;

VISTA la memoria inviata il 21 dicembre 2007 con la quale il ricorrente, nel rilevare di non essere stato parte dei procedimenti giudiziari richiamati dai resistenti, ha contestato tale riscontro rilevando che la società in accomandita semplice (peraltro cessata nel 2005) della quale lo stesso è stato socio accomandante non sarebbe stata titolare "di un conto corrente presso il Banco di Napoli S.p.A." e che, comunque gli estratti di conto corrente riportano esclusivamente "gli importi degli addebiti e/o accrediti e non anche i dati delle banche dalle quali o alle quali le somme sono trasferite";

VISTO il verbale dell´audizione nel corso della quale il ricorrente ha ribadito le proprie perplessità in ordine al riscontro ottenuto;

RILEVATO che l´interpello preventivo e il successivo ricorso sono stati proposti legittimamente nei confronti dei resistenti che risultano aver trattato dati personali del ricorrente nell´ambito del procedimento volto ad ottenere il pignoramento presso terzi di beni mobili di quest´ultimo;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alla richiesta di conoscere modalità, logica e finalità del trattamento, nonché l´origine dei dati avendo i resistenti fornito al riguardo un sufficiente riscontro con attestazioni della cui veridicità gli autori rispondono anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante");

RITENUTO di dover accogliere il ricorso limitatamente alla richiesta del ricorrente volta a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano, nonché degli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato; ciò, dal momento che i resistenti non hanno fornito un idoneo riscontro, essendosi limitati a confermare di avere raccolto informazioni relative al ricorrente (ad esempio, mediante la visura camerale depositata agli atti del procedimento giudiziario dinanzi al Tribunale di WZ o mediante gli "estratti di conto corrente (…) esibiti dalla società in accomandita semplice" di cui il ricorrente è stato socio) e di averle utilizzate per il tentato pignoramento presso terzi;

RITENUTO pertanto di dover ordinare ai resistenti di completare il riscontro fornito, comunicando all´interessato, entro il 31 marzo 2008, nei limiti e con le modalità di cui all´art. 10 del Codice, tutti i dati personali detenuti in qualsiasi forma, nonché gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro il medesimo termine;

RITENUTO che deve essere dichiarata inammissibile la richiesta di cancellazione di tutti i dati eventualmente conservati dai resistenti, essendo la stessa stata avanzata solo con il ricorso e non precedentemente proposta, in modo specifico, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;

RITENUTO congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico dei resistenti nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, tenuto conto del parziale riscontro fornito dagli stessi nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta del ricorrente di accedere ai dati personali che lo riguardano e di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato e ordina agli stessi di aderire a tali richieste, nei limiti e con le modalità di cui all´art. 10 del Codice, entro il 31 marzo 2008, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro il medesimo termine;

b) dichiara inammissibile la richiesta di cancellazione dei dati;

c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste formulate ai sensi dell´art. 7 del Codice;

d) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico dei resistenti, i quali dovranno liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 21 febbraio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1501163
Data
21/02/08

Tipologie

Decisione su ricorso