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Provvedimento del 21 febbraio 2008 [1501202]

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[doc. web n.1501202]

Provvedimento del 21 febbraio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti;

VISTO il ricorso al Garante presentato in via d´urgenza il 16 novembre 2007 da Vito Leonardo Giannico nei confronti di Banca d´Italia e Intesa Sanpaolo S.p.A. con il quale il ricorrente, nel contestare l´iscrizione del proprio nominativo presso l´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale d´allarme interbancaria–C.a.i.), istituito presso la Banca d´Italia, a seguito del pagamento tardivo di un assegno, ha chiesto la cancellazione della predetta iscrizione dal medesimo archivio C.a.i., sostenendo di aver documentato tutti gli adempimenti di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 386;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, a) la nota del 21 novembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato; b) la nota dell´11 gennaio 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso; c) il verbale dell´audizione del 10 dicembre 2007;

VISTA la nota anticipata via fax il 28 novembre 2007 con la quale la Banca d´Italia ha sostenuto che, a proprio avviso, secondo la normativa che disciplina l´archivio C.a.i., solo gli enti segnalanti sarebbero gravati dalla "responsabilità dell´esattezza dei dati trasmessi" e ad essi soltanto spetterebbe disporre, ai sensi dell´art. 5 del regolamento della Banca d´Italia del 29 gennaio 2002 (modificato il 16 marzo 2005), "la cancellazione e la rettifica dei dati dall´archivio (…), anche su ordine dell´Autorità Giudiziaria o del Garante per la protezione dei dati personali";

VISTA la nota con la quale Intesa Sanpaolo S.p.A., nel ricostruire i passaggi che hanno portato alla segnalazione del nominativo del ricorrente nell´archivio C.a.i., ha sostenuto la liceità del proprio operato tenuto conto che il ricorrente avrebbe presentato "la documentazione opportunamente regolarizzata" dopo il termine di sessanta giorni dal preavviso di revoca di cui all´art. 9-bis della legge n. 386/1990, avendo prima prodotto soltanto una "dichiarazione liberatoria da parte del creditore, irregolare per assenza di autenticazione ed errore formale (numero del titolo errato)";

VISTA la memoria depositata il 7 dicembre 2007 con la quale Banca d´Italia ha anche sostenuto che il ricorso sarebbe inammissibile nei propri confronti dal momento che, "sulla base della normativa (primaria e delegata) che disciplina il funzionamento della Cai, soltanto la banca trattaria autrice dell´iscrizione –e non anche la Banca d´Italia o la società concessionaria responsabile del trattamento– è il soggetto deputato a curare la cancellazione dei dati dalla stessa segnalati all´archivio in difetto delle condizioni di legge";

RILEVATO che non sono pervenute ulteriori note in replica da parte del ricorrente;

RILEVATO che il contestato inserimento dei dati del ricorrente nell´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento di cui all´art. 10-bis della legge n. 386/1990 è avvenuto con modalità che non risultano, sulla base della documentazione in atti, aver violato le disposizioni concernenti la specifica disciplina sanzionatoria degli assegni bancari (l. n. 386/1990), anche in relazione alle istruzioni e circolari applicative della Banca d´Italia; rilevato in particolare che la quietanza liberatoria (la quale deve essere documentata con le specifiche forme previste dall´art. 8 della legge n. 386/1990) risulta essere stata fornita alla banca oltre il termine previsto dall´art. 9-bis della citata legge, come si desume dalla data (26 ottobre 2007) di autenticazione della firma del creditore riportata in calce a tale documento (di cui è stata allegata copia dal ricorrente medesimo);

RITENUTO, pertanto, che non risulta illecita la segnalazione disposta dalla banca resistente nell´archivio C.a.i. e che il ricorso deve essere quindi dichiarato infondato;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

dichiara infondato il ricorso.

Roma, 21 febbraio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1501202
Data
21/02/08

Tipologie

Decisione su ricorso