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Provvedimento del 15 febbraio 2008 [1501209]

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[doc. web n. 1501209]

Provvedimento del 15 febbraio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante l´8 novembre 2007 da Luca Marcon nei confronti di Assilt-Associazione per l´assistenza sanitaria integrativa ai lavoratori delle aziende del gruppo Telecom Italia, con il quale l´interessato, dipendente Telecom e socio di Assilt, non avendo ricevuto riscontro a un´istanza avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha ribadito le proprie richieste volte a ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché l´indicazione dell´origine di tali dati, delle modalità, della logica e delle finalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare e del/i responsabile/i eventualmente designato/i, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;

VISTO che con il medesimo ricorso il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 novembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 4 gennaio 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta il 6 dicembre 2007 con la quale la resistente ha confermato "l´esistenza negli archivi elettronici dei dati personali del sig. Marcon generati dalla sua domanda di iscrizione all´associazione e dalle sue richieste di rimborso per prestazioni sanitarie sostenute", ne ha indicato la tipologia e ha fornito indicazioni in ordine alle restanti richieste formulate ai sensi dell´art. 7, comma 2, del Codice;

VISTE le note inviate via fax il 3 dicembre 2007, il 2 e il 28 gennaio e il 5 febbraio 2008 con le quali il ricorrente ha contestato tale riscontro rilevandone l´incompletezza anche in relazione ai dati personali che lo riguardano relativi alla sorveglianza sanitaria di cui al d.lg. n. 626/1994 che, come gli avrebbe comunicato la propria datrice di lavoro, sarebbero conservati presso Assilt in qualità di responsabile del trattamento;

VISTE le note pervenute il 18 gennaio e il 5 febbraio 2008 con le quali la resistente ha dichiarato che "a far data dal 30 settembre 2005 Assilt non svolge più per Telecom Italia S.p.A. alcuna attività correlata all´effettuazione delle valutazioni cliniche previste dalla sorveglianza sanitaria di cui al d.lg. n. 626/1994; conseguentemente (…) gli archivi informatici e le cartelle sanitarie dei soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria sono state restituite alla Telecom Italia S.p.A." e che quindi "Assilt non detiene più nessun dato riferito ai soggetti sottoposti a visita";

VISTA la nota pervenuta l´8 febbraio 2008 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste;

RILEVATO che Assilt non ha fornito un idoneo riscontro alla richiesta di accesso ai dati personali formulata dal ricorrente, essendosi limitata a comunicare solo la tipologia dei dati che lo riguardano (dati anagrafici, relativi a richieste di rimborso, etc.), senza procedere, come previsto dall´art. 10 del Codice, alla loro estrapolazione dai propri archivi e alla loro comunicazione in modo intelligibile;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere il ricorso in relazione alla richiesta di accesso ai dati personali del ricorrente e di dover ordinare alla resistente di aderire a tale richiesta, comunicando all´interessato, entro il 25 marzo 2008, nei limiti e con le modalità di cui all´art. 10 del Codice, tutti i dati personali detenuti in qualsiasi forma e in qualsiasi sede (centrale o periferica), dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro il medesimo termine;

RITENUTO, invece, che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle altre richieste formulate ai sensi dell´art. 7 del Codice in relazione alle quali Assilt ha fornito un sufficiente riscontro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;

RITENUTO congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Assilt nella misura di euro 350, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, tenuto conto del parziale riscontro fornito dalla stessa nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta del ricorrente di accedere a tutti i dati personali che lo riguardano comunque detenuti dalla resistente e non ancora comunicati e ordina alla stessa di aderire a tale richiesta, nei limiti e con le modalità di cui all´art. 10 del Codice, entro il 25 marzo 2008, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro il medesimo termine;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle altre richieste formulate ai sensi dell´art. 7 del Codice;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 350 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Assilt, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 15 febbraio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli