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Provvedimento del 5 marzo 2008 [1501518]

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[doc. web n. 1501518]

Provvedimento del 5 marzo 2008

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 7 gennaio 2008 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Nicola Gurrado presso il cui studio ha eletto domicilio, con il quale il ricorrente ha contestato a Banca Popolare di Lodi S.p.A. l´iscrizione di alcuni dati personali che lo riguardano presso l´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale d´allarme interbancaria–C.a.i., istituita presso la Banca d´Italia) in relazione a un assegno emesso senza autorizzazione e di cui il ricorrente risultava firmatario (assegno in ordine al quale è stato poi levato un protesto);

VISTO che il ricorrente (già amministratore di KZ s.r.l.) ha lamentato che tale assegno, consegnato nel 2003 a una controparte contrattuale a titolo di garanzia, sarebbe stato posto all´incasso nell´ottobre 2007 allorché l´interessato era cessato dalla carica di amministratore della citata società;

VISTO che l´interessato ha sostenuto che, anche dopo la concessione di una fideiussione bancaria in favore del creditore, gli assegni precedentemente consegnati in garanzia (fra cui quello protestato) non sarebbero stati restituiti a KZ s.r.l.;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 gennaio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la memoria datata 22 gennaio 2008 con la quale la banca ha ritenuto corretto il proprio comportamento, anche in relazione alle vincolanti istruzioni in materia emanate dalla Banca d´Italia;

VISTA la nota parimenti datata 22 gennaio 2008 con la quale il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al procedimento relativo al ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 23 gennaio 2008 con la quale la banca resistente, rappresentata e difesa dall´avv. Alessandro Orsenigo, ha comunicato di aver preso atto dell´avvenuta rinuncia al ricorso da parte del ricorrente;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in considerazione della manifestata rinuncia dell´interessato al procedimento relativo al ricorso;

RITENUTO infine che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 5 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1501518
Data
05/03/08

Tipologie

Decisione su ricorso