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Preavviso sulla registrazione di dati in sistemi di informazioni creditizie - 13 marzo 2008 [1502131]

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[doc. web n. 1502131]

Preavviso sulla registrazione di dati in sistemi di informazioni creditizie - 13 marzo 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 10 dicembre 2007 da XY (rappresentato e difeso dall´avv. Massimo Chimienti) nei confronti di Compass S.p.A., con il quale il ricorrente ha ribadito la propria richiesta-avanzata al medesimo titolare del trattamento ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)– volta a ottenere la cancellazione, dagli archivi dei sistemi di informazioni creditizie (di seguito s.i.c.) cui siano stati comunicati, dei dati personali che lo riguardano relativi a un finanziamento richiesto nel 2001 da "WZ a r.l." di cui, all´epoca, il ricorrente era presidente e legale rappresentante e rispetto al quale aveva assunto la qualità di coobligato; ad avviso del ricorrente, la comunicazione dei dati che lo riguardano ai s.i.c. sarebbe illecita non avendo egli ricevuto il preavviso previsto dall´art. 4, comma 7, del codice di deontologia e di buona condotta (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) per l´iscrizione del suo nominativo nei sistemi di informazioni creditizie;

RILEVATO che il ricorrente ha, al riguardo, allegato copia di una comunicazione del 31 luglio 2005 inviata dalla resistente esclusivamente alla società e non anche alla sua persona che, dal settembre 2004, non era più presidente della citata società cooperativa;

VISTO che il ricorrente ha anche chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 dicembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 1° febbraio 2008 con la quale è stata comunicata la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 9 gennaio 2008 con la quale la resistente ha dichiarato di aver comunicato il 13 giugno 2005 alla società WZ a r.l., "con comunicazione rimessa anche direttamente al sig. XY  (…), la decadenza dal beneficio del termine, richiedendo le somme ancora dovute" e di aver comunicato in data 29 novembre 2005 "ad entrambi i debitori, con distinta comunicazione, la cessione del (…) credito a Cofactor S.p.A.", società cessionaria che avrebbe confermato "che ad oggi la posizione debitoria non è stata ancora regolarizzata";

RILEVATO che, in ordine al mancato preavviso di cui al citato art. 4, comma 7, del codice di deontologia, la resistente ha comunicato che "i primi ritardi nei pagamenti del finanziamento (…) si sono verificati e sono stati segnalati prima del termine indicato, ex art. 13 della citata normativa, per l´adozione delle misure necessarie per l´applicazione del codice stesso";

VISTA la nota inoltrata via fax il 4 febbraio 2008 con la quale il ricorrente ha contestato il riscontro e ribadito la richiesta di cancellazione dei dati che lo riguardano;

VISTA la nota pervenuta il 3 marzo 2008 (nonché la documentazione pervenuta il 4 marzo 2008) con la quale la resistente ha ritenuto lecita la  segnalazione effettuata, precisando che l´informazione relativa alla cessione dell´importo dovuto non regolarizzato è ancora presente nel s.i.c. di Experian Information Services S.p.A. non essendo trascorsi i termini di conservazione delle informazioni negative previste dal citato codice di deontologia; 

RILEVATO che la disposizione introdotta dall´art. 4, comma 7, del predetto codice di deontologia e di buona condotta (Provv. del Garante 16 novembre 2004, n. 8 in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) prevede l´obbligo per il partecipante di fornire un preavviso all´interessato –ovvero la persona alla quale si riferiscono i dati trattati e quindi, tanto al soggetto che ha acceso il finanziamento, quanto al suo eventuale coobbligato– circa l´imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie e ciò al verificarsi di ritardi nei pagamenti; rilevato che, ai sensi dell´art. 13 del medesimo codice di deontologia, le misure necessarie per la sua applicazione dovevano essere adottate dai soggetti tenuti a rispettarlo al più tardi entro il 30 aprile 2005 e che pertanto, a partire da tale data, il mancato rispetto del citato art. 4, comma 7, dello stesso codice di deontologia, con riferimento alle segnalazioni di ritardi nei pagamenti di finanziamenti, comporta l´illiceità delle comunicazioni medesime ai sensi dell´art. 12, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali;

RILEVATO che, nel caso di specie, allo stato della documentazione in atti, non risulta essere stato fornito al ricorrente, coobbligato del finanziamento in questione, il citato preavviso di cui all´art. 4, comma 7, del codice di deontologia (che risulta invece inviato esclusivamente alla società di cui lo stesso è stato presidente fino al settembre 2004) e che pertanto la comunicazione dei dati personali del ricorrente in relazione ai ritardi nei pagamenti del finanziamento in questione intervenuti dopo il 30 aprile 2005  è stata effettuata in modo illecito;

RILEVATO, quindi, che deve essere ordinato a Compass S.p.A. di attivarsi per la cancellazione dei dati personali relativi ai ritardi nei pagamenti in questione dai sistemi di informazioni creditizie cui sono stati comunicati entro e non oltre il 20 aprile 2008, dando conferma al ricorrente e a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro la medesima data;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;

RITENUTO congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Compass S.p.A., nella misura di euro 350, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente inerenti ai ritardi nei pagamenti intervenuti dopo il 30 aprile 2005  e ordina a Compass S.p.A. di  attivarsi per la cancellazione di tali informazioni entro il 20 aprile 2008, dando conferma dell´avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro la medesima data;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 350 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della resistente, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 13 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli