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Provvedimento del 13 marzo 2008 [1502146]

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[doc. web n. 1502146]

Provvedimento del 13 marzo 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 4 dicembre 2007, presentato da XY nei confronti di American Express Services Europe Limited, con il quale il ricorrente, in relazione al mancato rilascio della Carta Oro American Express da parte di tale società, ha chiesto la conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano, di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile e di conoscerne l´origine;

RILEVATO che, con il ricorso, il ricorrente ha chiesto altresì di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 dicembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 22 gennaio 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 4 gennaio 2008 con la quale il titolare del trattamento, nel sostenere di non aver fornito tempestivo riscontro a causa di un asserito "disguido tecnico interno”, ha precisato al ricorrente che "in merito alla sua richiesta di conoscere i dati personali e le informazioni a Lei riferite detenuti nei nostri sistemi, abbiamo provveduto a cancellarli a seguito del nostro rifiuto ad emettere la Carta Oro American Express (…) e che non abbiamo dunque, ad oggi, nessuna evidenza della sua posizione, né dei suoi dati personali”;

RILEVATO che il medesimo titolare ha aggiunto, altresì, che "gli unici dati in nostro possesso non potevano essere altri che quelli forniti nel modulo di richiesta di emissione della Carta (dati anagrafici, codice fiscale, dati bancari per il RID, dati relativi al documento di identificazione, dati sulla professione e sul reddito)" o quelli raccolti sulla base della consultazione delle banche dati di cui all´informativa allegata al modello di richiesta della citata Carta Oro;

VISTO che nella medesima nota il titolare del trattamento ha precisato che "i criteri in base ai quali vengono esaminate le richieste di Carta sono molteplici, variabili nel tempo ed assai complessi, ma trattasi di (…) una valutazione discrezionale ed imprenditoriale, basata anche su stime circa la redditività del futuro rapporto contrattuale, stime che non implicano alcuna valutazione negativa sulla … correttezza nel rispetto degli impegni economici e/o sulla… solvibilità" dell´interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 4 febbraio 2008 con la quale il ricorrente, nel sottolineare la tardività del riscontro, ha "dato atto dell´avvenuta cancellazione dei dati in possesso della American Express Service Europe Limited" e ha, tra l´altro, ribadito la richiesta di porre a carico della resistente le spese del procedimento, sollecitando anche la liquidazione del "danno morale" subito;

RILEVATO che deve essere dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento del danno (che sarebbe stata peraltro inammissibile anche perché formulata solo nel corso del procedimento) in quanto questa Autorità non è competente in relazione a tali richieste che, se del caso, devono essere proposte dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria;

RITENUTO che va, invece, dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle altre richieste, avendo la resistente fornito un adeguato riscontro alle stesse, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;

RITENUTO congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di American Express Services Europe Limited nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa ompensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di American Express Services Europe Limited, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 13 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1502146
Data
13/03/08

Tipologie

Decisione su ricorso