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Provvedimento del 20 marzo 2008 [1504456]

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[doc. web n. 1504456]

Provvedimento del 20 marzo 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale Anna De Martino ha chiesto al Comune di Salerno–Comando polizia municipale la conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano (con particolare riguardo a quelli relativi all´accertamento di una violazione delle norme del codice della strada effettuato in data 11 luglio 2007) e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché l´indicazione dell´origine di tali dati, delle modalità, della logica e delle finalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 21 dicembre 2007, presentato da Anna De Martino, rappresentata e difesa dall´avv. Giovanni Di Ruggiero presso il cui studio ha eletto domicilio, nei confronti del citato Comune di Salerno-Comando polizia municipale, con il quale la ricorrente, nel comunicare di aver ottenuto un riscontro, a suo avviso, parziale all´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto, altresì, di porre a carico dell´ente resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 gennaio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 13 febbraio 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 14 gennaio 2008 con la quale il Comune di Salerno-Comando polizia municipale, nell´integrare i riscontri già forniti il 30 ottobre 2007, il 15 novembre 2007 e il 14 dicembre 2007, ha fornito ulteriori precisazioni in ordine alla "logica applicata in caso di trattamento effettuato con l´ausilio di strumenti elettronici" indicando anche gli estremi identificativi del responsabile del trattamento dei dati personali;

VISTO il fax pervenuto il 25 gennaio 2007 e la successiva nota dell´11 marzo 2008 con i quali la ricorrente ha lamentato che "nella documentazione prodotta dal Comune di Salerno manca qualsiasi riferimento ai dati personali inerenti la persona della ricorrente indubbiamente trattati nell´ambito del procedimento sanzionatorio";

VISTO che nella medesima nota la ricorrente ha al tempo stesso "preso atto che, seppure tardivamente, viene completato il riscontro alle (altre) richieste dell´istante ex art. 7 del d.lg. n. 196/2003 attraverso la trasmissione degli elementi assenti nella precedente memoria";

VISTA la nota datata 29 febbraio 2008 con la quale la parte resistente ha fornito ulteriori precisazioni ai rilievi formulati dalla ricorrente, anche in riferimento alla contestata indicazione dell´indirizzo di residenza anagrafica della ricorrente;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la documentazione in atti;

RILEVATO che la ricorrente non ha versato i diritti di segreteria dichiarando sotto la propria responsabilità di trovarsi nelle condizioni per l´ammissione al patrocinio (artt. 76 ss. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) e ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti, anche in ragione dei riscontri forniti dal titolare del trattamento sia prima che dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 20 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1504456
Data
20/03/08

Tipologie

Decisione su ricorso