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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Scuola College di Cagno Abbrescia s.r.l. - 20 marzo 2008 [1504824]

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[doc. web n. 1504824]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Scuola College di Cagno Abbrescia s.r.l. - 20 marzo 2008

Registro delle deliberazioni
Del. n. 19 del 20 marzo 2008

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 13 luglio 2006 nei confronti della Scuola College di Cagno Abbrescia s.r.l. con sede in Bari largo Nitti Valentini n. 3, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per la violazione dell´articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che i sig.ri Anna Straface ed Enrico Restini hanno presentato un ricorso al Garante, ai sensi dell´art. 145 del Codice, in data 21 novembre 2005 per mancato riscontro alla richiesta di accesso ai dati personali, che riguardano la loro figlia minore Eleonora Restini, ex art. 7 del Codice, atteso che la società non ha fornito alcun riscontro alla richiesta medesima;

RILEVATO che l´Ufficio, con nota n. 20680 del 25 novembre 2005 ha invitato la società a fornire riscontro alle richieste dei ricorrenti ai sensi dell´art. 149 del Codice, e che la stessa, per il tramite dell´avvocato Romualdo Pecorella, al fine di aderire al predetto invito, con nota del 9 dicembre 2006 ha inviato, tra l´altro, "(...) copia dell´autorizzazione al trattamento dei dati fornita dai ricorrenti in data 28 maggio 2004" posta in calce alla domanda di iscrizione dell´alunna Eleonora Restini recante pari data, dalla quale si evince l´inidoneità dell´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

CONSTATATO che l´Autorità ha adottato una decisione sul ricorso in data 23 febbraio 2006;

VISTO il verbale n. 15018/44097 del 13 luglio 2006, notificato in data 1° agosto 2006, con cui è stata contestata alla predetta società la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società, ritenendo illegittima la contestazione, ha formulato le seguenti deduzioni:

a) come sarebbe stato dimostrato nel procedimento conclusosi con il provvedimento del Garante datato 23 febbraio 2006, al momento della compilazione e sottoscrizione della domanda di iscrizione dell´alunna Eleonora Restini, l´informativa agli interessati, ai sensi dell´art. 13 del Codice, sarebbe stata fornita per iscritto, per mezzo dell´"autorizzazione" al trattamento dei dati del 28 maggio 2004, nonché oralmente, per mezzo del responsabile del trattamento dei dati sig. Vito Gennaro Berardini;

b) la circostanza che la nota interna dell´Autorità dell´11 maggio 2006, citata nella contestazione in argomento, non sia mai stata portata a conoscenza della società, rappresenta una violazione del diritto di difesa della società stessa;

c) la sanzione comminata "non è commisurata al caso" in trattazione, in quanto "determinata nella misura massima prevista dall´art. 161";

VISTA la richiesta di audizione formulata dalla società ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981;

VISTA la nota di convocazione per audizione ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, n. 1294/44097 del 23 gennaio 2007, inviata dal Garante a mezzo fax in pari data e regolarmente pervenuta;

VISTO il verbale di audizione delle parti del 5 febbraio 2007 nel quale la società ha sostanzialmente ribadito quanto esposto negli scritti difensivi;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla società non risultano idonee in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa informativa agli interessati in quanto:

a) non risulta in atti, né è stato fornito riscontro nell´ambito del procedimento, che la società abbia fornito all´interessato un´informativa completa nei termini di cui all´art. 13 del Codice;

b) la sanzione contestata trova fondamento nella "domanda di iscrizione" dell´alunna Eleonora Restini, fornita al Garante dalla stessa società con nota del 9 dicembre 2005 nell´ambito del procedimento relativo al ricorso. La nota dell´11 maggio 2006 riguarda  unicamente la mera trasmissione interna dello schema di contestazione poi comunicata all´interessato;

c)  nel verbale di contestazione si riporta esclusivamente la sanzione con l´indicazione del limite minimo e massimo previsto dalla legge, informando la parte della facoltà di definire il procedimento mediante oblazione. Non sussiste, pertanto, in questa fase alcuna discrezionalità da parte dell´Ufficio procedente;

RILEVATO che la Scuola College di Cagno Abbrescia s.r.l. ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), tramite il modulo di "domanda di iscrizione" dell´alunna Eleonora Restini, rendendo un´informativa inidonea ai sensi dell´art.13, come si evince dall´autorizzazione al trattamento in calce alla domanda datata 28 maggio 2004;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta ed al genere di trattamento di dati personali, nella misura del minimo pari alla somma di tremila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

ORDINA

alla Scuola College di Cagno Abbrescia s.r.l. con sede in Bari, largo Nitti Valentini n. 3, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Bari", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DA´ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 20 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1504824
Data
20/03/08

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca