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Provvedimento del 10 aprile 2008 [1514681]

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[doc. web n. 1514681]

Provvedimento del 10 aprile 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata il 28 novembre 2007 da Paolo Zucconi a G.m.c. International Group s.r.l. con la quale l´interessato, dopo aver ricevuto una chiamata promozionale alla propria utenza telefonica fissa da parte di tale società per il tramite di un incaricato che ha sostenuto di aver reperito il suo nome "sulle pagine bianche dell´elenco telefonico", ha chiesto di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di conoscere l´origine degli stessi, la logica e le finalità del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e, ove designato, del responsabile del trattamento, nonché dei soggetti che possono venirne a conoscenza e ha sollecitato la cancellazione dei medesimi dati, opponendosi al loro ulteriore trattamento per fini promozionali;

VISTO il ricorso presentato il 7 gennaio 2008 nei confronti di G.m.c. International Group s.r.l. con il quale Paolo Zucconi, nel lamentare il mancato riscontro, ha ribadito le proprie istanze e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, le note dell´11 gennaio e del 13 febbraio 2008 con le quali questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 5 marzo 2008 con la quale questa Autorità ha disposto, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note datate 15 e 28 febbraio e 11 marzo 2008 con le quali la resistente, nel fornire i propri estremi identificativi completi: a) ha comunicato di aver ricavato i dati personali del ricorrente dall´elenco "telefonico relativo all´anno 2005-2006 e 2007, che annualmente viene distribuito dalla società telefonica"; b) ha precisato di non utilizzare mezzi elettronici di archiviazione dati; c) ha sostenuto che il trattamento sarebbe lecito anche perché non riguardante "dati significativi soggetti a privacy";

VISTA la nota datata 5 marzo 2008 con la quale il ricorrente ha contestato la liceità del trattamento dei dati che lo riguardano effettuato dalla resistente, rilevando di comparire nell´elenco telefonico senza i simboli (bustina e cornetta) che attestano il consenso manifestato dall´interessato al trattamento dei dati per finalità promozionali;

RILEVATO che, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, l´utilizzo di dati di abbonati al servizio telefonico tratti dagli elenchi telefonici dà luogo a un trattamento di dati personali soggetto alle disposizioni del Codice e che, in ordine allo stesso, è possibile, come avvenuto nel caso di specie, esercitare gli specifici diritti di cui all´art. 7 del medesimo Codice e, in particolare, l´opposizione all´inoltro di comunicazioni promozionali di qualunque tipo;

RITENUTO di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente trattati dalla resistente dal momento che tali dati non risultano allo stato conservati in violazione di legge essendo gli stessi, secondo quanto dichiarato dalla resistente (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), al momento contenuti solamente in elenchi pubblici lecitamente detenuti dalla società;

RITENUTO invece di dover accogliere il ricorso in ordine all´opposizione al trattamento per finalità promozionali, tenuto conto che, rispetto al legittimo esercizio di tale diritto, la società resistente non ha fornito alcun riscontro; ritenuto quindi di dover ordinare alla stessa di adottare, entro e non oltre il 20 maggio 2008, ogni idonea misura per evitare l´ulteriore trattamento dei dati relativi al ricorrente per finalità promozionali e di dare conferma di tale adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro la medesima data;

RITENUTO di dover accogliere il ricorso anche in ordine alle richieste volte a conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, se designato, e di eventuali terzi cui i dati possono essere comunicati, richieste alle quali la società resistente non ha fornito alcun riscontro né prima, né dopo la presentazione del ricorso; ritenuto pertanto di dover ordinare a G.m.c. International Group s.r.l. di fornire riscontro al ricorrente anche in relazione a tali richieste entro il predetto termine del 20 maggio 2008, dando conferma dell´avvenuto adempimento anche a questa Autorità;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle restanti richieste inoltrate ai sensi dell´art. 7, comma 2, del Codice, dal momento che la resistente ha fornito al riguardo un sufficiente riscontro nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;

ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della società resistente nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del parziale riscontro fornito all´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

  1. accoglie il ricorso in ordine all´opposizione al trattamento e ordina alla resistente di adottare, entro e non oltre il 20 maggio 2008, ogni misura idonea ad evitare l´ulteriore trattamento dei dati personali relativi al ricorrente per finalità promozionali, dando conferma di tale adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro la medesima data;
  2. accoglie il ricorso anche in ordine alle richieste volte a conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento se designato ed eventuali terzi cui i dati possono essere comunicati e ordina a G.m.c. International Group s.r.l. di fornire riscontro al ricorrente in relazione alle stesse entro il predetto termine del 20 maggio 2008, dando conferma dell´avvenuto adempimento anche a questa Autorità; 
  3. dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati;
  4. dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;
  5. determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di G.m.c. International Group s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 10 aprile 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli