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Provvedimento 24 aprile 2008 [1514712]

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[doc. web n. 1514712]

Provvedimento 24 aprile 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le istanze con le quali Lorenzo Kessler ha chiesto a Banca di Trento e Bolzano S.p.A. di ottenere la comunicazione in forma intelligibile e su supporto cartaceo dei dati personali riferiti ai rapporti di conto corrente intrattenuti con la medesima banca, oltre alle informazioni connesse a tali rapporti e relative ai contratti di apertura di credito e di finanziamento  a termine;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 28 gennaio 2008 con il quale il ricorrente, rappresentato e difeso dall´avv. Federico Ferro-Luzzi, ritenendo inidoneo il riscontro ricevuto, ha ribadito la propria richiesta di comunicazione dei dati personali che lo riguardano "compresi gli accordi relativi alla pattuizione di interessi ultralegali", chiedendo altresì di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1° febbraio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della società interessata, nonché la nota del 18 marzo 2008 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul medesimo ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 18 febbraio 2008 con la quale l´istituto di credito resistente ha manifestato la propria disponibilità ad aderire alle richieste del ricorrente, dichiarandosi "pronto ad integrare dati e documentazione di cui viene lamentata la carenza" e a riaccreditare la somma di euro 500,00 a suo tempo corrisposta "quale corrispettivo dell´attività di ricerca e delle copie documentali inviate";

VISTA la nota del 1° aprile 2008 con la quale il ricorrente ha dichiarato di aver ottenuto da Banca di Trento e Bolzano S.p.A. le informazioni richieste;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo l´istituto di credito resistente fornito, sia pure solo nel corso del procedimento, adeguato riscontro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;

RITENUTO congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Banca di Trento e Bolzano S.p.A. in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste del ricorrente, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, in misura pari a 250 euro, a carico di Banca di Trento e Bolzano S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 24 aprile 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli