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Provvedimento del 30 aprile 2008 [1515623]

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[doc. web n. 1515623]

Provvedimento del 30 aprile 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 25 gennaio 2008 nei confronti di Istituto San Gregorio coop. a r.l. (che gestisce alcuni istituti scolastici paritari) con il quale Pietro Moretti (rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudia Moretti e Emmanuela Bertucci), dopo aver ricevuto al proprio indirizzo, in qualità di genitore di un minore, una comunicazione volta a promuovere l´istituto medesimo, e non avendo ricevuto idoneo riscontro ad un´istanza ex art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha riproposto la richiesta volta a conoscere l´origine di dati personali che lo riguardano; rilevato che il ricorrente ha chiesto anche il risarcimento del danno e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 gennaio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 14 marzo 2008 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria datata 22 febbraio 2008 con la quale la resistente ha comunicato di non essere in grado di precisare meglio l´origine dei dati del ricorrente, ma che i recapiti delle famiglie da contattare sarebbero comunque "pervenuti alla segreteria attraverso varie modalità (nominativi lasciati dagli interessati durante gli open day, (…) indicazioni fornite (…) a titolo personale da utenti dei (…) servizi.."); i recapiti stessi sarebbero stati comunque già eliminati a seguito della richiesta di cancellazione;

VISTA la nota pervenuta via fax il 28 marzo 2008 con la quale il ricorrente ha ribadito le richieste relative al risarcimento del danno e alla liquidazione delle spese del procedimento;

RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alla richiesta di conoscere l´origine dei dati avendo la resistente fornito, nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro precisando le diverse modalità di acquisizione degli indirizzi dei potenziali interessati da contattare e dichiarando, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver già cancellato i dati in questione;

RITENUTO di dover dichiarare inammissibile la richiesta di risarcimento del danno che potrà, se del caso, essere proposta dinanzi alla competente autorità giudiziaria, non avendo questa Autorità competenze al riguardo;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla restante richiesta;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 200 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della resistente, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 aprile 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE

Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1515623
Data
30/04/08

Tipologie

Decisione su ricorso