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Provvedimento del 30 aprile 2008 [1519009]

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[doc. web n. 1519009]

Provvedimento del 30 aprile 2008

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 25 gennaio 2008 presentato al Garante da XY, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante di QY s.a.s. di XY e C., nei confronti di Annamaria Panelli, curatore fallimentare di tale società, con il quale il ricorrente ha ribadito la richiesta di accesso ai dati personali che riguardano lo stesso e la società, avanzata con interpello preventivo ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

RILEVATO che il ricorrente ha chiesto altresì di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 gennaio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la successiva nota del 18 marzo 2008 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note datate 15 e 18 febbraio 2008, nonché la memoria datata 22 febbraio 2008 con le quali la resistente ha comunicato di aver depositato presso la cancelleria del Tribunale di Genova (sezione fallimentare) la documentazione relativa al fallimento di cui è stata curatore, "in ossequio al provvedimento emesso dal Presidente del medesimo Tribunale (…) e depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2008" (che ha allegato in copia);

RILEVATO che la stessa, nel fornire alcune indicazioni circa il proprio operato in qualità di curatore fallimentare della società ricorrente, ha sostenuto che la richiesta di accesso del ricorrente è relativa a "dati e documenti, non di proprietà della società "in bonis", ma di proprietà e pertinenza della procedura fallimentare e dei suoi organi" e ha precisato che "i documenti non restituiti al fallito, se non depositati nel fascicolo del Tribunale, sono presso lo studio del curatore in ossequio a quanto disposto dal giudice delegato (…) il quale, in data 02.05.2002, negava l´autorizzazione alla restituzione di tutta la documentazione inerente al fallimento al sig. XY, autorizzando, con successivo provvedimento, del 25.05.2002, il curatore alla restituzione della sola documentazione contabile (registri IVA, fatture attive e passive, estratti conto bancari, dichiarazioni dei redditi) a suo tempo consegnati (…)" dal ricorrente medesimo, documentazione "riguardante il periodo precedente la dichiarazione di fallimento, in quanto registri, dichiarazioni e documenti successivi a tale data sono di pertinenza degli organi della procedura";

RILEVATO che la resistente ha infine comunicato che "la chiusura della procedura risale al 2002 e che, una volta espletati gli adempimenti fiscali e contabili relativi, si è prontamente provveduto alla cancellazione di quanto contenuto negli archivi informatici";

VISTA la memoria datata 22 febbraio 2008 con la quale il ricorrente ha ribadito la propria richiesta sostenendo che la resistente, in qualità di "ex curatore", avrebbe dovuto consegnargli i documenti già a seguito di quanto disposto dal Tribunale nel 2002;

VISTO il verbale dell´audizione nel corso della quale il ricorrente ha indicato alcuni dati che, pur essendo a suo avviso esistenti, non gli sarebbero stati comunicati e la resistente, nell´eccepire l´inammissibilità del ricorso tenuto conto delle richieste avanzate dal ricorrente anche al tribunale fallimentare, ha ribadito di aver ottemperato al provvedimento del giudice delegato del 2002 depositando la documentazione contabile cui lo stesso faceva riferimento;

VISTE le note del 4 marzo e del 14 aprile 2008 con le quali il ricorrente, nel sostenere l´ammissibilità del proprio ricorso poiché l´oggetto delle richieste al tribunale era diverso, ha formulato alcune osservazioni in ordine alla documentazione depositata dalla resistente in tribunale nel febbraio 2008, rilevando la differenza con quella depositata nel 2002 e contestando il mancato deposito di altra che, a suo avviso, avrebbe dovuto formare oggetto di consegna;

VISTO il fax inviato l´8 aprile 2008 con il quale la resistente ha fornito alcune indicazioni in ordine alla documentazione specificamente indicata dal ricorrente e ha ribadito di aver agito in ossequio ai provvedimenti del giudice delegato e del tribunale;

RILEVATO che l´interessato, in proprio e in qualità di legale rappresentante di QY s.a.s. di XY e C.,  risulta aver proposto una specifica istanza relativa ai diritti tutelati dall´art. 7 del Codice e, successivamente, il ricorso ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice con riferimento al trattamento di dati personali effettuato dalla resistente nella sua qualità di curatore fallimentare della società QY s.a.s. di XY e C.; ciò, anche dopo la chiusura del fallimento dal momento che la stessa, come risulta dalla documentazione in atti, ha conservato parte della documentazione relativa alla procedura fallimentare a seguito di specifico provvedimento del giudice delegato;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 8, comma 2, lettera g), del Codice, i diritti di cui al citato articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente al titolare o al responsabile, o con ricorso ai sensi dell´articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati "per ragioni di giustizia";

RILEVATO che in questa categoria di trattamenti rientrano anche quelli effettuati dal curatore fallimentare, organo della procedura fallimentare al quale "va riconosciuta la qualifica di ausiliare della giustizia" (Corte Cost., 28 aprile 2006, n. 174);

RILEVATO che la valutazione circa la sussistenza dei presupposti di ammissibilità del ricorso può formare oggetto di valutazione da parte del Garante sia prima dell´inoltro del ricorso alla controparte, sia nel corso del procedimento;

RITENUTO, alla luce di ciò e visto anche il disposto di cui all´art. 47, comma 1, lett. b), del Codice, di dover dichiarare il ricorso inammissibile;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

dichiara inammissibile il ricorso;

Roma, 30 aprile 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1519009
Data
30/04/08

Tipologie

Decisione su ricorso