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Provvedimento del 30 aprile 2008 [1519574]

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[doc. web n. 1519574]

Provvedimento del 30 aprile 2008

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale Michele Grisafi ha chiesto a Agos S.p.A. la conferma dell´esistenza e la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano, nonché la cancellazione o il blocco (con la relativa attestazione di cui all´art. 7, comma 3, lett. c), del Codice) di tali dati in quanto raccolti dalla resistente in relazione a una sua richiesta di finanziamento poi oggetto di rinuncia;

RILEVATO che l´interessato ha anche manifestato la propria opposizione al trattamento dei dati in questione per finalità promozionali, nonché alla loro ulteriore conservazione tenuto conto del tempo trascorso dalla rinuncia al finanziamento;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 28 gennaio 2008 presentato da Michele Grisafi nei confronti di Agos S.p.A. con il quale il ricorrente, nel comunicare di non aver ottenuto riscontro all´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 gennaio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 14 marzo 2008 con la quale questa Autorità ha disposto, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTO il fax dell´8 febbraio 2008 con il quale il ricorrente ha comunicato di aver ricevuto da parte di Agos S.p.A. un riscontro tardivo al proprio interpello preventivo, ma di ritenersi in proposito insoddisfatto tenuto conto che la società ha dichiarato di voler conservare "memoria della richiesta in oggetto e del suo esito" nei propri archivi;

VISTA la memoria inviata via fax il 21 febbraio 2008 con la quale la resistente ha comunicato di aver aderito alle richieste del ricorrente (entro trenta giorni dalla data di ricezione dell´interpello preventivo) e, in particolare, di aver cancellato i dati dalle liste dei destinatari di informazioni di carattere commerciale ("fatte salve quelle iniziative già in corso che per ragioni organizzative non si è riusciti ad interrompere") e di conservarli "per i soli fini di adempimento agli obblighi di legge";

VISTA la memoria inviata il 21 marzo 2008 con la quale il ricorrente, nel sottolineare la tardività del riscontro, ha rinnovato le proprie perplessità in ordine alla liceità della conservazione dei dati che lo riguardano negli archivi della resistente, nonché la richiesta relativa alle spese del procedimento;

VISTA la nota inviata il 10 aprile 2008 con la quale la resistente ha ribadito di non operare alcun trattamento dei dati relativi al ricorrente ad eccezione della conservazione della documentazione concernente la richiesta di finanziamento, e l´iniziale istruttoria ad esso relativa, che la società è obbligata a conservare per legge per dieci anni;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla richiesta di accesso ai dati personali e all´opposizione al trattamento per finalità di invio di materiale pubblicitario, avendo la resistente fornito al riguardo un adeguato riscontro, seppure dopo il termine di quindici giorni previsto dall´art. 146, comma 2, del Codice e dunque dopo che il ricorrente aveva inoltrato legittimamente ricorso a questa Autorità;

RITENUTO di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione o blocco dei dati relativi al ricorrente (e della relativa attestazione) la cui conservazione non risulta allo stato effettuata in violazione di legge, tenuto conto che la resistente ha dichiarato, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di conservare tali dati soltanto in relazione agli obblighi normativi di conservazione della documentazione contabile e che gli stessi non sono oggetto di alcun altro trattamento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Agos S.p.A. nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati al riscontro, seppur tardivo, fornito dalla resistente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione e blocco dei dati relativi al ricorrente e della relativa attestazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 200 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Agos S.p.A. la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 aprile 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1519574
Data
30/04/08

Tipologie

Decisione su ricorso