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Provvedimento del 24 aprile 2008 [1519624]

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[doc. web n. 1519624]

Provvedimento del 24 aprile 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata il 15 dicembre 2007 da Giorgano Giandesin al Ministero della pubblica istruzione-Direzione didattica statale di Cassola con la quale l´interessato, consulente sindacale, dopo aver saputo che era stata resa nota a terzi una nota da lui inviata al dirigente della predetta Direzione scolastica (relativa a una riunione di contrattazione sindacale alla quale entrambi avevano partecipato), ha chiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano, della loro origine, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché degli estremi identificativi del responsabile del trattamento, ove designato;

RILEVATO che l´interessato ha chiesto altresì il blocco dei dati, qualora trattati in violazione di legge, e la relativa attestazione di cui all´art. 7, comma 3, lett. c), del Codice;

VISTO il ricorso presentato il 15 gennaio 2008 nei confronti del Ministero della pubblica istruzione-Direzione didattica statale di Cassola con il quale Giorgano Giandesin, nel lamentare il mancato riscontro, ha ribadito le proprie istanze e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 gennaio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 12 marzo 2008 con la quale questa Autorità ha disposto, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 15 febbraio 2008 con la quale la resistente ha fornito un primo riscontro alle richieste formulate con l´interpello preventivo, illustrando i termini della vicenda che ha portato alla comunicazione della lettera del ricorrente a coloro che erano presenti alla riunione di contrattazione (ai quali, in un successivo incontro dedicato alle medesime problematiche, è stata consegnata copia della lettera oggetto della contestazione del ricorrente);

VISTA la nota pervenuta via fax il 12 febbraio 2008 con la quale il ricorrente, nel prendere atto del riscontro fornito, ha però ribadito la richiesta volta a conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato, istanza alla quale la resistente non ha ancora fornito riscontro;

VISTE le note del 26 febbraio e del 27 marzo 2008 con le quali la resistente ha dichiarato di non aver designato il responsabile del trattamento rispetto ai dati del ricorrente, di cui dubita di essere titolare, tenuto conto dell´assenza di relazioni tra l´istituto scolastico e il ricorrente medesimo, eccezion fatta per la nota da questi spontaneamente inoltrata via fax a seguito della citata riunione di contrattazione sindacale;

VISTE le note del 5 marzo e del 7 aprile 2008 con le quali il ricorrente, nel sostenere di aver esercitato legittimamente i diritti di cui all´art. 7 del Codice rispetto a dati personali che lo riguardano trattati dalla resistente, ha preso atto dei riscontri forniti e ha ribadito la richiesta relativa alle spese del procedimento;

RILEVATO che, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, anche la sola conservazione di informazioni personali, anche di natura non sensibile, contenuti in una documentazione in possesso dell´istituto scolastico dà luogo a un trattamento di dati personali soggetto alle disposizioni del Codice e che, dunque, in ordine allo stesso, è possibile, come avvenuto nel caso di specie, esercitare gli specifici diritti di cui all´art. 7 del medesimo;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, dal momento che la resistente, nel corso del procedimento, ha fornito un sufficiente riscontro alle richieste formulate dall´interessato con l´interpello preventivo;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;

RITENUTO congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della resistente nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Ministero della pubblica istruzione-Direzione didattica statale di Cassola, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 24 aprile 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1519624
Data
24/04/08

Tipologie

Decisione su ricorso