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Provvedimento del 8 maggio 2008 [1523362]

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[doc. web n. 1523362]

Provvedimento del 8 maggio 2008

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza datata 31 ottobre 2007 con la quale XY, in qualità di erede della madre YZ deceduta nel 2005, aveva chiesto a Cassa rurale di Aldeno e Cadine-Banca di credito cooperativo, che gli venisse "messa a disposizione (…) tutta la documentazione bancaria relativa all´eventuale conto corrente intestato alla signora YZ; eventuali contabili relative a titoli di deposito, libretti al portatore; certificati di deposito e quanto altro in possesso dell´Istituto riguardante beni mobili della signora YZ";

VISTO il ricorso presentato da XY (rappresentato e difeso dall´avv. Silva Fronza) nei confronti di Cassa rurale di Aldeno e Cadine-Banca di credito cooperativo con il quale il ricorrente, non avendo ricevuto riscontro, ha chiesto al Garante di ordinare alla resistente di consentire l´accesso ai dati personali relativi alla madre defunta con riferimento agli anni 2004-2005 e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 febbraio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la successiva nota del 18 marzo 2008 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 29 febbraio 2008 con la quale la banca resistente, nel fornire alcune indicazioni in ordine a un´operazione effettuata dalla defunta nell´aprile 2005, ha sostenuto che il ricorso sarebbe stato presentato a questa Autorità con riferimento a una richiesta di documentazione bancaria ai sensi dell´art. 119 del d.lg. 1 settembre 1993, n. 385 e, peraltro, "prima dello scadere del termine per l´evasione della richiesta" medesima;

VISTA la nota inviata via fax il 19 marzo 2008 con la quale il ricorrente ha ribadito di attendere "anche una risposta in ordine a: eventuali contabili relative a titoli di deposito, libretti al portatore, certificati di deposito e quanto altro in possesso dell´Istituto riguardante beni mobili della signora YZ fino alla data del suo decesso", oltre che in ordine al nominativo del beneficiario delle operazioni eseguite, e ha sostenuto che il riscontro fornito dalla resistente sarebbe quindi inidoneo; rilevato che il ricorrente ha precisato inoltre che, a proprio avviso, la tempistica relativa al riscontro alla propria istanza del 31 ottobre 2007 non doveva essere quella prevista dall´art. 119 del d.lg. 1 settembre 1993, n. 385, ma quella prevista con riferimento alle richieste di accesso ai dati ex artt. 7 e 8 del Codice;

VISTA la nota pervenuta via fax l´11 aprile 2008 con la quale la banca resistente, nel confermare "l´inesistenza di ulteriori titoli emessi a richiesta della signora YZ nell´arco temporale indicato dall´avv. Fonza, come di altri rapporti bancari", ha ribadito "il carattere documentale della richiesta" datata 31 ottobre 2007, "per questo riconducibile all´art. 119 d.lg. 385/93" e ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso per carenza di interpello preventivo;

  RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali prevista dagli artt. 7 e s. del Codice consente di ottenere la conferma dell´esistenza e la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali riguardanti l´interessato che vanno estrapolati dalla documentazione che li contiene e comunicati allo stesso secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice (in particolare, con esclusione dei dati personali di terzi); rilevato che tale diritto di accesso non permette invece di chiedere direttamente, sempre e comunque, copia integrale della documentazione che, detenuta dal titolare del trattamento, contenga tali dati; rilevato che è legittimato ad accedere ai dati personali di una persona defunta, ai sensi dell´art. 9, comma 3, del Codice, anche "chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell´interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione";

RITENUTO che, nel caso di specie, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice, poiché non risulta essere stato precedentemente fatto valere nei confronti dell´istituto di credito resistente, nelle forme previste dal Codice, alcuno dei diritti previsti dall´art. 7 del Codice medesimo; rilevato, in proposito, che la sussistenza di tale presupposto di ammissibilità può formare oggetto di valutazione da parte del Garante sia prima dell´inoltro del ricorso alla controparte, sia nel corso del procedimento;

RITENUTO infatti che la nota del 31 ottobre 2007, indicata quale interpello preventivo, non può validamente qualificarsi quale esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice, contenendo non una chiara e specifica istanza volta ad accedere ai dati personali relativi alla defunta, ma solo la diversa richiesta di ottenere copia di varia documentazione bancaria (specificamente elencata e richiamata anche nel corso del procedimento); richiesta che, come avvenuto nel caso di specie, ben poteva essere considerata dall´istituto di credito quale istanza di accesso a documentazione bancaria, presentata ai sensi dell´art. 119 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385) che disciplina tale differente diritto, prevedendo differenti modalità e tempi per il suo riscontro;

RILEVATO che la presente dichiarazione di inammissibilità lascia impregiudicata la facoltà per il ricorrente di esercitare correttamente, nelle forme e nei modi previsti dal Codice, i diritti di cui all´art. 7 e 8 del Codice medesimo anche con riferimento a dati personali relativi alla madre defunta;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

dichiara inammissibile il ricorso.


Roma, 8 maggio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

 


Scheda

Doc-Web
1523362
Data
08/05/08

Tipologie

Decisione su ricorso