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Provvedimento del 13 maggio 2008 [1523704]

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[doc. web n. 1523704]

Provvedimento del 13 maggio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza con la quale, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) Fabio Dellino, in data 31 ottobre 2007, dopo aver ricevuto un sollecito di pagamento relativo a una cartella esattoriale, ha chiesto a Equitalia Ce.fo.ri. S.p.A. di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; rilevato che con la medesima istanza l´interessato, oltre ad alcune richieste non rientranti fra i diritti di cui al citato art. 7, ha sollecitato anche la cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è più necessaria la conservazione in relazione agli scopi per cui i dati sono stati raccolti o successivamente trattati (e la relativa attestazione di cui all´art. 7, comma 3, lett. c), del Codice);

VISTO il ricorso presentato il 6 febbraio 2008 con il quale Fabio Dellino, non avendo ricevuto riscontro, ha ribadito le proprie istanze nei confronti di Equitalia Ce.fo.ri. S.p.A. e ha chiesto di porre a carico della stessa le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 febbraio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 1° aprile 2008 con la quale, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, l´Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione;

VISTE le memorie pervenute a questa Autorità il 29 febbraio e il 15 aprile 2008 con le quali la resistente, nell´illustrare la cornice legislativa in cui si inserisce la propria attività, ha fornito un primo riscontro alle richieste del ricorrente riferite alla titolarità del trattamento, all´origine, alle modalità, alle finalità e alla logica del trattamento, nonché all´ambito di diffusione dei dati;

VISTE le memorie datate 3 marzo 2008, 7 marzo 2008 e 22 aprile 2008 con le quali il ricorrente ha ritenuto incompleto il riscontro specie in ordine alle richieste di accesso ai dati e di cancellazione di quelli trattati in asserita violazione di legge;

VISTA la memoria inviata via fax il 6 maggio 2008 con la quale la resistente ha completato il riscontro comunicando i dati relativi all´interessato presenti nei propri archivi e precisando la loro origine, le modalità e le finalità del trattamento; rilevato che, in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, la resistente ha precisato di non poter dar luogo ad alcuna cancellazione trattando esclusivamente i dati necessari per adempiere alla propria funzione esattrice e conservandoli nel rispetto dell´art. 37 del d.lg. n. 112/1999;

VISTA la nota inviata via fax il 10 maggio 2008 con la quale il ricorrente, nel prendere atto del riscontro ottenuto, ha contestato la liceità della conservazione dei dati che lo riguardano e ha chiesto, ove possibile, "un equo risarcimento" per le violazioni dei suoi diritti;

RITENUTO che non emergono dagli atti i presupposti per accogliere il ricorso nella parte riguardante la cancellazione dei dati personali del ricorrente (nonché della relativa attestazione) detenuti dalla resistente, dal momento che gli stessi non risultano, allo stato, trattati in violazione di legge, dovendo essere conservati dall´agente della riscossione almeno fino alla definizione completa dei rapporti con l´ente impositore (art. 37 d.lg. n. 112/1999 cit.);

RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle restanti richieste avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice, avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro alle stesse nel corso del procedimento;
RITENUTO di dover dichiarare inammissibile la richiesta di risarcimento avanzata dal ricorrente nel corso del procedimento non avendo questa Autorità competenza in materia;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Equitalia Ce.fo.ri. S.p.A. nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati al riscontro fornito, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara infondate le richieste di cancellazione dei dati personali, nonché di relativa attestazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;

d) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Equitalia Ce.fo.ri. S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 13 maggio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1523704
Data
13/05/08

Tipologie

Decisione su ricorso