Provvedimento del 13 maggio 2008 [1523775]
Provvedimento del 13 maggio 2008 [1523775]
[doc.web n. 1523775]
Provvedimento del 13 maggio 2008
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il ricorso, regolarizzato il 4 febbraio 2008, presentato da Francesco Leone nei confronti dell´Azienda sanitaria locale Taranto 1, di cui è dipendente, con il quale lo stesso ha ribadito l´istanza, già avanzata con interpello preventivo il 9 marzo e il 7 settembre 2006, ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), volta a ottenere l´aggiornamento "con il titolo di dottore" dei dati personali che lo riguardano conservati nel fascicolo personale o in altra documentazione (avendo lo stesso conseguito una laurea breve in "infermieristica"), nonché l´introduzione della "denominazione di dottore in infermieristica sulla propria divisa, cartellino, busta paga e quant´altro";
visto che il ricorrente ha anche chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 febbraio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 1° aprile 2008 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;
VISTE le note datate 18 marzo e 11 aprile 2008 con le quali la resistente ha comunicato di aver aderito alla richiesta dell´interessato aggiornando il suo fascicolo con la qualifica indicata, qualifica che l´azienda "avrà cura di usare (…) negli eventuali futuri documenti e relativa corrispondenza"; visto che l´azienda, "per ciò che attiene la personalizzazione dei camici", ha precisato di aver dato disposizioni "alla società che presta il servizio cd. di lavanolo" per l´inserimento della qualifica medesima; rilevato che la resistente ha dichiarato di non poter invece evadere la richiesta di riportare sul badge, sui cedolini stipendiali e sui riepiloghi di presenza il titolo accademico acquisito dal ricorrente; questo "per motivi strettamente tecnici (in quanto il software in dotazione non permette dette modifiche)", anche perché ciò non è avvenuto "per nessun altro dei dipendenti" dell´azienda medesima;
VISTA la nota anticipata via fax il 1° maggio 2008 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste dichiarandosi insoddisfatto del riscontro ottenuto;
RITENUTO che, rispetto all´istanza di aggiornamento dei dati avanzata dal ricorrente –che va presa validamente in considerazione in quanto volta a ottenere l´aggiornamento delle informazioni personali che lo riguardano conservate presso la resistente, sua datrice di lavoro, con il dato relativo all´acquisizione del diploma di laurea in infermieristica– deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito al riguardo, nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro, dichiarando di aver aggiornato il fascicolo personale del ricorrente con tale informazione, oltre ad aver dato analoga indicazione alla società che assicura la fornitura dei camici;
RITENUTO di dover dichiarare infondata l´ulteriore pretesa del ricorrente volta a ottenere anche l´integrazione dei dati contenuti nel badge personale e in ogni singolo documento conservato dalla resistente (e, in particolare, sul cedolino stipendiale, sui riepiloghi di presenze, ecc.), dal momento che la valutazione in ordine alle informazioni da introdurre negli stessi rientra tra le scelte organizzative del datore di lavoro, legittimato a selezionare i dati personali da trattare in relazione alle finalità di volta in volta perseguite alla luce dei princìpi di pertinenza e non eccedenza dei dati medesimi (cfr., al riguardo, "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" adottate dal Garante il 14 giugno 2007, doc. web n. 1417809);
RITENUTO che sussistano giusti motivi per compensare le spese tra le parti tenuto conto della peculiarità della vicenda;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Mauro Paissan;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di aggiornare i dati del ricorrente contenuti nel fascicolo personale con il dato relativo all´acquisizione del diploma di laurea in infermieristica;
b) dichiara infondata la richiesta volta a ottenere l´integrazione dei dati contenuti nel badge personale e in ogni singolo documento che lo riguarda conservato dalla resistente con l´informazione relativa all´acquisizione del titolo di "dottore in infermieristica";
c) dichiara compensate le spese tra le parti.
Roma, 13 maggio 2008
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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