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Provvedimento del 19 maggio 2008 [1523805]

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[doc. web n. 1523805]

Provvedimento del 19 maggio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 12 febbraio 2008 proposto da XY nei confronti di Op.Im. s.r.l., in qualità di editore di R.t.t.r. (Radio tele trentino regionale), con il quale l´interessata, non avendo ricevuto riscontro all´istanza previamente avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha ribadito la propria opposizione per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, con particolare riguardo all´asserito utilizzo da parte della società resistente -in occasione di un servizio giornalistico televisivo relativo alle elezioni primarie per la scelta del leader del  Partito democratico svoltesi il 14 ottobre 2007- di immagini di repertorio che la ritraevano riferite alle elezioni politiche del 2006; visto che la ricorrente ha lamentato "un grave danno lesivo della (…) identità politica (…) non avendo votato per le primarie"; visto che con il ricorso la ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 febbraio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 2 aprile 2008 con la quale, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, l´Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione;

VISTA la nota pervenuta a questa Autorità l´11 marzo 2008 con la quale la società resistente ha contestato quanto asserito dalla ricorrente sostenendo:

1) di aver predisposto, in occasione delle elezioni primarie del Partito Democratico, alcuni "servizi giornalistici corredati da immagini relative fresche ossia riferite alle votazioni del 14 ottobre 2007" in cui non vi era "in alcun modo riferimento visivo alla signora XY", negando altresì l´impiego, in tale occasione, di "immagini di repertorio";

2) di aver trasmesso in data 13 ottobre 2007, ossia il giorno precedente le predette elezioni primarie, "immagini di repertorio riferite alle primarie dell´Unione del 2005 e non alle elezioni del 2006", come erroneamente sostenuto dalla ricorrente;

3) che la cronaca che accompagnava le immagini del servizio trasmesso il 13 ottobre 2007 "era riferita puntualmente alle primarie dell´Unione del 2005 e non alle imminenti del Partito Democratico del 2007";

4) di aver trasmesso i citati servizi giornalistici (di cui ha allegato le registrazioni) "nel pieno esercizio del diritto/dovere di cronaca" in relazione a un evento ritenuto di rilevanza nazionale;

RILEVATO che la ricorrente non ha fatto pervenire alcuna replica alle affermazioni di controparte;

RITENUTO che, alla luce degli elementi forniti dalla resistente e della documentazione disponibile in atti, la specifica richiesta della ricorrente non risulta allo stato fondata non emergendo dai medesimi atti elementi tali da ritenere che il trattamento (consistito nell´accostare ai testi dei servizi giornalistici immagini relative agli avvenimenti cui si faceva riferimento nelle cronache stesse ed in particolare immagini riprese durante lo svolgimento delle elezioni primarie del 2005 e del 2007) si sia svolto in modo illecito;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 19 maggio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli