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Provvedimento del 8 maggio 2008 [1523838]

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[doc. web n. 1523838]

Provvedimento del 8 maggio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale XY (in proprio e nella sua qualità di genitore affidatario) aveva chiesto al Collegio Gallio di Como, istituto gestito dalla Provincia lombarda dell´ordine dei chierici regolari somaschi (P.l.o.c.r.s.) la conferma dell´esistenza di dati personali che riguardano la stessa e le proprie figlie KY e ZY e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché l´indicazione dell´origine di tali dati, delle modalità, della logica e delle finalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 31 gennaio 2008, presentato da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Alberto Venco presso il cui studio ha eletto domicilio, nei confronti della predetta Provincia, con il quale la ricorrente, nel sostenere di non aver ottenuto un idoneo riscontro alla previa istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le proprie istanze e ha chiesto, altresì, di porre a carico dell´ente resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 febbraio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la successiva nota del 18 marzo 2008 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 25 febbraio 2008 con la quale la resistente, nel fornire alcune precisazioni in ordine all´ente titolare del trattamento e nell´indicare, tra l´altro, gli estremi identificativi del responsabile designato, ha dichiarato che i dati personali della ricorrente, "esclusivamente anagrafici", sono stati dalla stessa "comunicati a norma di legge all´atto dell´iscrizione" delle proprie figlie al Collegio Gallio e che, con riferimento alle figlie KY ("che ha frequentato le prime due classi elementari presso il Collegio ed è attualmente iscritta per la classe terza presso l´Istituto scolastico comunale di Chiasso-Svizzera") e ZY ("che frequenta attualmente il Collegio nella classe quinta ginnasio") i dati trattati sono "quelli contenuti nei fascicoli trasmessi dalle scuole precedentemente frequentate, il tutto finalizzato all´instaurazione del rapporto scolastico e alla gestione della fatturazione"; visto che l´ente resistente ha anche dichiarato di detenere numerosi documenti –di cui ha fornito l´elenco– contenenti dati personali della ricorrente e delle figlie, oltre ad essere "in possesso della ... documentazione inerente le controversie giudiziarie in corso tra la ricorrente e il marito XK" (tutti documenti notificati e/o comunicati dalla stessa ricorrente all´Istituto);

VISTO il fax pervenuto il 27 febbraio 2008 con il quale la ricorrente, nel ritenere tardivo e incompleto il riscontro ottenuto, ha insistito nella richiesta di avere accesso a "tutti i dati che la riguardano nonché quelli relativi alle proprie figlie KY e ZY (…), con particolare riferimento ai dati comunicati dal marito della ricorrente (...) nonché al foglio notizie ed ai verbali dei consigli di classe relativi ad ZY citati nella comunicazione di adesione spontanea"; visto che nella medesima nota l´interessata ha anche sottolineato che la controparte "ha omesso di indicare i soggetti o categorie di soggetti cui i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati";

VISTO il fax pervenuto il 29 febbraio 2008 con il quale la resistente, nel ribadire che il trattamento dei dati personali dell´interessata e delle due figlie è avvenuto per "l´instaurazione del rapporto di istruzione e di formazione scolastica", ha allegato copia del "foglio notizie alunno e dei verbali dei Consigli di classe aventi ad oggetto ZY (con oscuramento dei nominativi degli altri alunni)" e ha fornito ulteriori precisazioni in ordine agli incaricati del trattamento;

VISTA la nota inviata via fax l´11 marzo 2008 con la quale la ricorrente, nel prendere atto degli ultimi riscontri ottenuti, ha dichiarato che il titolare del trattamento avrebbe tuttavia ancora "omesso di comunicare i dati personali ad esso pervenuti dall´avv. XK (marito della ricorrente), le cui richieste sono state oggetto anche di interpellanze rivolte all´Ufficio scolastico provinciale di Como";

VISTO il fax pervenuto il 13 marzo 2008 con il quale la resistente ha dichiarato di "avere fornito tutti i dati in suo possesso relativi alla ricorrente ed alle sue due figlie ed elencato minuziosamente tutti i documenti detenuti dall´istituto e contenenti dati personali relativi ai soggetti indicati, indipendentemente da chi li abbia forniti";

VISTA la nota datata 7 aprile 2008 con la quale la ricorrente ha nuovamente sostenuto che il titolare del trattamento "ha fornito i soli dati ricevuti dalla ricorrente e ha invece omesso di comunicare quelli ricevuti dal marito della stessa", la cui esistenza sarebbe "dimostrata dalle precedenti affermazioni del titolare che ammettevano esplicitamente l´esistenza di plurime e contrapposte richieste da parte dei coniugi (…) anche oggetto di interpellanze rivolte all´Ufficio scolastico provinciale di Como"; visto che nella medesima nota la ricorrente ha rinnovato la richiesta di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

VISTO il fax pervenuto il 29 aprile 2008 con il quale la Provincia lombarda dell´ordine dei chierici regolari somaschi, nel ribadire integralmente quanto già dichiarato nella memoria del 13 marzo 2008, ha precisato che "l´Ufficio scolastico provinciale è stato interpellato (in forma orale e soprattutto anonima) esclusivamente circa la legittimità della procedura attivata da un istituto estero (nel caso di specie la scuola di Chiasso) per il trasferimento dell´alunna da una scuola all´altra, a seguito dell´ottenimento del certificato di frequenza da parte dell´istituto svizzero"; pertanto, "nessuna istanza è stata formalizzata all´Ufficio scolastico provinciale e, soprattutto, nessun dato personale di KY o della madre è stato in qualsiasi modo comunicato a chicchessia, essendo stato l´Ufficio contattato in forma del tutto anonima e generica";

RITENUTO, sulla base della documentazione in atti, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessata, comunicando, in particolare, –con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante")- di aver messo a disposizione della ricorrente tutte le informazioni relative alla stessa e alle figlie KY e ZY;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della Provincia lombarda dell´ordine dei chierici regolari somaschi in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste della ricorrente, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 250 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della Provincia lombarda dell´ordine dei chierici regolari somaschi, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 8 maggio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1523838
Data
08/05/08

Tipologie

Decisione su ricorso