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Provvedimento del 29 maggio 2008 [1526972]

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[doc. web n. 1526972]

Provvedimento del 29 maggio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza inviata il 28 gennaio 2008 a Paolo Panero, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), con la quale XY (che aveva collaborato con il resistente nell´ambito di una società di vendita diretta) ha chiesto la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine, le finalità le modalità e la logica del trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare, del responsabile del trattamento, ove designato, e i soggetti ai quali i dati sono stati comunicati, opponendosi anche al trattamento dei dati che lo riguardano;

VISTO il riscontro fornito il 31 gennaio 2008 con il quale Paolo Panero ha comunicato di non detenere alcun dato personale dell´interessato, eccetto quelli (quali nome, cognome, indirizzo e-mail) necessari per fornire riscontro all´istanza ricevuta;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 25 febbraio 2008 e presentato nei confronti di Paolo Panero, con il quale XY, ritenendosi insoddisfatto del riscontro ottenuto, ha ribadito la richiesta di accesso ai dati che lo riguardano che, a suo avviso, il resistente tratterebbe mediante un software messo a disposizione dalla società L.R. Health & Beauty Systems s.r.l. con cui lo stesso collabora in qualità di "orgaleader" (software "con il quale si possono realizzare i dati relativi alle statistiche sui fatturati di acquisto e consumo dei vari prodotti di clienti e collaboratori"); rilevato che con il ricorso il ricorrente ha anche chiesto la cancellazione dei dati e di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27 febbraio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato nonché l´ulteriore nota del 23 aprile 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 3 marzo 2008 con la quale il resistente ha dichiarato di non detenere alcun dato personale del ricorrente a parte quelli contenuti nelle comunicazioni che gli sono state indirizzate (per raccomandata o fax) dal ricorrente medesimo;

VISTA la memoria datata 29 marzo 2008 con la quale il ricorrente ha insistito nelle proprie richieste, ritenendo che il resistente non abbia fornito idoneo riscontro in ordine ai dati personali che lo riguardano trattati nell´ambito dell´attività svolta per conto della società L.R. Health & Beauty Systems s.r.l. relativi, tra l´altro, al proprio "portafoglio clienti e collaboratori";

VISTA la nota inviata via fax il 7 maggio 2008 con la quale il resistente, nel confermare di non trattare dati personali del ricorrente, ha specificato che la titolarità del database cui lo stesso accede mediante il software fornitogli dalla società L.R. Health & Beauty Systems s.r.l. è in capo alla società medesima e che, quindi, lo stesso non può operare su tale sistema se non per la visualizzazione di alcune informazioni relative ai propri collaboratori (tra i quali non rientra il ricorrente che, a suo tempo, è stato invece un superiore del resistente nell´ambito della struttura organizzativa della società);

VISTE le memorie datate 13 e 19 maggio 2008 con le quali il ricorrente, nell´illustrare le modalità di funzionamento del software in questione, ha insistito nelle richieste formulate;

RITENUTO di dover dichiarare inammissibile il ricorso dal momento che il resistente (che peraltro ha fornito, già prima del ricorso, riscontro all´interpello preventivo specificamente indirizzatogli) non può essere qualificato, ai sensi dell´art. 28 del Codice, come titolare del trattamento dei dati personali del ricorrente che risultino eventualmente trattati mediante il software concessogli in uso dalla società L.R. Health & Beauty Systems s.r.l.; rilevato infatti che Paolo Panero non esercita alcun potere decisionale rispetto alle finalità e modalità del trattamento dei dati contenuti negli archivi di quest´ultima che appare quindi autonomo e distinto titolare del trattamento e come tale unico soggetto passivamente legittimato a ricevere l´istanza in questione e un eventuale successivo ricorso;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti tenuto conto dell´inammissibilità dello stesso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara inammissibile il ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 29 maggio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1526972
Data
29/05/08

Tipologie

Decisione su ricorso