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Provvedimento del 29 maggio 2008 [1526998]

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[doc. web n. 1526998]

Provvedimento del 29 maggio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali inviata da Nella Varrone a WorldWide Italia s.r.l. con la quale l´interessata, nel contestare la ricezione di una comunicazione telefonica promozionale al proprio numero di utenza fissa, ha chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano e di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali gli stessi possono essere comunicati e si è opposta altresì al trattamento dei medesimi dati per fini promozionali, sollecitandone a tal fine il blocco;

VISTO il ricorso presentato l´11 aprile 2008 nei confronti di WorldWide Italia s.r.l. con il quale Nella Varrone, nel rilevare l´assenza di riscontri da parte della società dopo l´invio dell´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le richieste formulate e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 aprile 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire risposta alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota datata 22 aprile 2008 con la quale la società resistente, nel riscontrare tali richieste, ha sostenuto che i dati personali dell´interessata "sono stati estrapolati da pubblici elenchi (...) e non sono stati ceduti a terzi" e che, in ogni caso, "sia i dati estrapolati da elenchi pubblici, sia i dati forniti da nostri clienti che segnalano amici o parenti non sono archiviati in alcun modo e pertanto non è possibile la loro cancellazione"; rilevato che il titolare del trattamento ha comunque dichiarato che provvederà "a non contattare in futuro" la ricorrente;

VISTA la nota pervenuta via fax l´8 maggio 2008 con la quale la ricorrente, nel sottolineare la tardività del riscontro ottenuto, ha sostenuto di "non opporsi a che il Garante dichiari il non luogo a provvedere sulle domande formulate in ricorso, essendo venuta meno la materia del contendere" e ha ribadito la richiesta di condanna della controparte alle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessata, seppure solo dopo la presentazione del ricorso e sulla base, in particolare, di quanto dallo stesso sostenuto, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), circa l´adozione di misure idonee a impedire l´ulteriore inoltro di telefonate promozionali all´utenza della ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della società resistente nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all´interessata, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di WorldWide Italia s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 29 maggio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1526998
Data
29/05/08

Tipologie

Decisione su ricorso