g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 3 luglio 2008 [1536889]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1536889]

Provvedimento del 3 luglio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 31 marzo 2008 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Federica Schirinzi presso il cui studio ha eletto domicilio, nei confronti di Rci Banque Sa-Succursale italiana, con il quale il ricorrente (al quale il predetto istituto di credito aveva accordato un prestito finalizzato, poi estinto nel novembre 2007 con segnalazione di ritardi nei pagamenti)  ha ribadito la richiesta –avanzata con interpello preventivo ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)– volta a ottenere la cancellazione dei dati personali di tipo "negativo" dalle banche dati dei sistemi di informazioni creditizie gestite da Crif S.p.A. e da Experian information services S.p.A. alle quali, ad avviso del ricorrente, tali dati sarebbero stati comunicati illecitamente dal predetto istituto bancario. Ciò, in quanto il ricorrente medesimo non avrebbe ricevuto né l´informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali e dell´art. 5 del codice di deontologia applicabile ai sistemi di informazione creditizia, né il preavviso circa l´imminente segnalazione dei suoi dati personali ai sistemi di informazioni creditizie, come previsto dall´art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia e buona condotta (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); rilevato che il ricorrente ha inoltre sostenuto che le predette segnalazioni sarebbero state effettuate ai due sistemi di informazioni creditizie in modo non omogeneo, sebbene avessero per oggetto il medesimo rapporto di credito ("più precisamente, in Crif risulta come numero massimo di insolvenze il numero 3, mentre in Experian raggiunge il numero massimo di 6 ritardi"); visto che il ricorrente ha chiesto altresì di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 aprile 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 21 maggio 2008 con la quale questa Autorità ha comunicato la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 20 maggio 2008 con la quale Rci Banque Sa-Succursale italiana, nel precisare di aver fornito all´interessato l´informativa prevista dall´art. 5 del codice di deontologia e buona condotta sui sistemi di informazioni creditizie già in data 31 maggio 2005, ha affermato di avere inviato allo stesso diverse note (di cui ha allegato copia) con le quali veniva fornito il dovuto "preavviso" di imminente registrazione dei suoi dati personali nei sic gestiti da Crif S.p.A. e da Experian information services S.p.A.; visto che nella medesima nota la resistente ha chiarito che le segnalazioni relative ai ritardi nei pagamenti "sono state effettuate in maniera univoca" e che "le differenze riscontrate sono dovute ad un diverso sistema di visualizzazione dei dati" da parte di Crif S.p.A. e di Experian information services S.p.A.; vista l´ulteriore nota datata 27 maggio 2008 con la quale l´istituto di credito resistente ha dichiarato di "voler dare seguito alla richiesta di cancellazione dei dati contenuta nel ricorso, fornendo le necessarie contribuzioni ai Sic";

VISTE le comunicazioni inviate da Crif S.p.A. e da Experian information services S.p.A. dalle quali risulta che il nominativo del ricorrente non è censito negli archivi dei sistemi di informazioni creditizie gestiti da tali società;

VISTA la nota pervenuta via fax il 28 maggio 2008 con la quale il ricorrente, nel prendere atto delle dichiarazioni della controparte, "si ritiene pienamente soddisfatto di tale riscontro" e dichiara "di non avanzare più nessuna richiesta nei confronti dell´ente partecipante";

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ragione del sufficiente riscontro fornito dalla resistente; 
RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 3 luglio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli