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Provvedimento del 3 luglio 2008 [1537099]

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[doc. web n. 1537099]

Provvedimento del 3 luglio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le istanze ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali inviate da Luca Ismaele Lodrini a H3G S.p.A. con le quali l´interessato, nel contestare la ricezione di numerosi sms di tipo promozionale inviati dalla società alla propria utenza telefonica mobile, ha chiesto la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, di ottenere l´indicazione degli estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile del trattamento, nonché di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati; rilevato che l´interessato si è opposto anche al trattamento dei medesimi dati per fini promozionali;

VISTO il ricorso presentato il 31 marzo 2008 nei confronti di H3G S.p.A. con il quale Luca Ismaele Lodrini, nel rilevare l´assenza di qualsiasi riscontro da parte della società dopo l´invio delle citate istanze, ha ribadito le richieste formulate e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 aprile 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 23 maggio 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 22 aprile 2008 con la quale la resistente, nel comunicare i dati personali relativi al ricorrente e fornire riscontro alle altre istanze avanzate ai sensi dell´art. 7, comma 2, del Codice, ha comunicato di non poter dar seguito all´opposizione all´inoltro di materiale pubblicitario verso l´utenza telefonica mobile indicata dal ricorrente dal momento che la stessa risulta intestata ad altra persona "che al momento della sottoscrizione del contratto provvedeva a fornire il consenso per il trattamento dei dati per finalità commerciali";

VISTA la nota del 27 aprile 2008 con la quale il ricorrente ha contestato tale riscontro rilevando di aver già in passato chiesto l´intestazione dell´utenza telefonica in questione;

VISTA la nota del 14 maggio 2008 con la quale la resistente ha precisato che il ricorrente "ha sino ad oggi mantenuto la qualifica di reale utilizzatore" dell´utenza e non di intestatario della medesima "in quanto non ha integrato la procedura richiesta da H3G per il subentro nel contratto, procedura che –implicando la cessione in senso tecnico del contratto di utenza– richiede una dichiarazione da parte dell´intestatario cedente" che, nel caso di specie, non risulta pervenuta; rilevato che la resistente ha dichiarato comunque di aver "dato mandato al punto vendita, presso cui la Usim è stata attivata, di fornire ogni necessario supporto per il perfezionamento della pratica di subentro";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso, comunicando tra l´altro i dati personali detenuti e indicando le modalità attraverso le quali, dopo il subentro nel contratto di telefonia mobile intestato ad altra persona, il ricorrente potrà far valere anche l´opposizione di cui all´art. 7, comma 4, lett. b), del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della resistente nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di H3G S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 3 luglio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1537099
Data
03/07/08

Tipologie

Decisione su ricorso