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Provvedimento del 3 luglio 2008 [1537110]

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[doc. web n. 1537110]

Provvedimento del 3 luglio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 31 marzo 2008 da Piero Ciparelli (rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele Scudieri e Luca D´Ambrogio) nei confronti di Fastweb S.p.A., presso la quale ha lavorato dapprima in qualità di "collaboratore esterno" (formalmente assunto, in successione, da due agenzie di lavoro interinale) e poi quale dipendente, con il quale il ricorrente, non avendo ricevuto riscontro a un´istanza proposta ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha ribadito la richiesta volta a ottenere la comunicazione dei dati personali che lo riguardano relativi all´orario "di entrata e di uscita, nonché dei giorni relativi" con riferimento ad alcune sedi della società specificamente individuate e al periodo compreso tra il 10 giugno 2003 e il 16 novembre 2006; rilevato che il ricorrente ha chiesto altresì di conoscere gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, ove designato, e di avere comunicazione dei dati contenuti in un´"eventuale scheda personale" conservata dalla società medesima; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della società resistente le spese sostenute per il procedimento e ha ribadito le proprie richieste con nota del 23 maggio 2008;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 aprile 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 23 maggio 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE la nota del 16 giugno 2008 e la memoria pervenuta il 17 giugno 2008 con le quali la resistente ha fornito riscontro alle richieste del ricorrente, inviando, tra l´altro, i dati relativi alle presenze sul luogo di lavoro del ricorrente e delle "schede di valutazione competenze (…) relative ai periodi in cui il ricorrente è stato dipendente diretto" della società e dichiarando, "con riferimento al periodo 10.06.2003-06.06.2004", di non detenere le informazioni richieste in quanto "il ricorrente lavorava presso Fastweb in virtù di un contratto stipulato con le società (…)" sue effettive datrici di lavoro;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, dal momento che la resistente ha fornito riscontro alla richiesta di accesso ai dati relativi alla presenza al lavoro dell´interessato e alle relative schede di valutazione nel periodo in cui è stato proprio dipendente, dichiarando poi, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non detenere i dati relativi al periodo precedente in cui il ricorrente operava presso la società, ma alle dipendenze di altri soggetti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della società resistente nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito alla richiesta di accesso dell´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Fastweb S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 3 luglio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1537110
Data
03/07/08

Tipologie

Decisione su ricorso