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Provvedimento del 10 luglio 2008 [1537123]

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[doc. web n. 1537123]

Provvedimento del 10 luglio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 3 aprile 2008, presentato da Vittorio Fontana nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, avendo a suo avviso ottenuto un riscontro inidoneo all´istanza inviata il 9 novembre 2007 con cui, avendo revocato il consenso al trattamento, aveva chiesto la cancellazione dei dati che lo riguardano relativi a diversi contratti di finanziamento contenuti nel sistema di informazioni creditizie della resistente (in seguito sic), ha ribadito tale richiesta; rilevato che, in sede di ricorso, il ricorrente ha chiesto anche la cancellazione dei dati relativi a due ipoteche conservati nella banca dati "informazioni da tribunali e registri immobiliari" ritenendo gli stessi trattati in violazione di legge, e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 7 aprile 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 20 maggio 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 21 aprile 2008 con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato di aver cancellato le informazioni creditizie di tipo "positivo" relative all´interessato appena ricevuta notizia (il 22 novembre 2007) della revoca del consenso e di averglielo comunicato con il riscontro del 3 dicembre 2007 che, per mero errore, recava però ancora la loro elencazione (di tale errore il ricorrente sarebbe stato comunque reso edotto mediante nota inviata il 27 marzo 2008, allegata in copia); rilevato che la società ha inviato anche copia di un nuovo report che riporta informazioni personali, sempre di tipo positivo, ma relative a un prestito personale accordato e a due richieste di finanziamento successivi alla revoca del novembre 2007, "la cui conservazione si giustifica sulla base del consenso rilasciato all´ente partecipante che ha provveduto a contribuire tali informazioni e, per suo tramite, al gestore del sic"; rilevato che la resistente ha precisato inoltre che le informazioni relative alle iscrizioni ipotecarie –contenute in una banca dati distinta e autonoma rispetto al sic e in nessun modo allo stesso interconnessa– "riproducono esattamente quanto risulta presso gli uffici dei registri immobiliari";

RILEVATO che Crif S.p.A., in data 26 giugno 2008, ha inviato un report aggiornato relativo alle posizioni del ricorrente censite nelle proprie banche dati;

RILEVATO che non rientra nell´iniziale istanza di cancellazione e, quindi, non costituisce oggetto del presente ricorso, il trattamento dei dati relativi ai rapporti e alle richieste di finanziamento successivi all´inoltro dell´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice;

CONSIDERATO che la società resistente ha dichiarato, sia prima sia nel corso del procedimento, di aver cancellato i dati di tipo "positivo" relativi al ricorrente e precedenti all´intervenuta revoca del consenso, precisando di essere incorsa in un errore materiale in occasione del primo riscontro con il quale, pur comunicando l´adesione alla richiesta del ricorrente, ha elencato tutte le posizioni censite nella banca dati prima della revoca del consenso; ritenuto pertanto che deve essere dichiarato al riguardo non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati contenuti nell´archivio del sic gestito dalla resistente;

RILEVATO che la richiesta di cancellazione dei dati relativi alle iscrizioni ipotecarie (che peraltro risultano aggiornate e conservate non in violazione di legge) deve essere dichiarata inammissibile dal momento che la stessa non risulta contenuta nell´interpello preventivo inviato il 9 novembre 2007 riferito esclusivamente alle posizioni conservate nell´archivio del sistema di informazioni creditizie gestito dalla resistente;

RITENUTO infine che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento tenuto conto del riscontro fornito dalla resistente e della parziale inammissibilità del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo "positivo";

b) dichiara inammissibile la richiesta di cancellazione dei restanti dati;

c) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 10 luglio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1537123
Data
10/07/08

Tipologie

Decisione su ricorso