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Provvedimento del 10 luglio 2008 [1537395]

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[doc. web n. 1537395]

Provvedimento del 10 luglio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 24 giugno 2008 da XY nei confronti della dott.ssa Paola Cazzaniga con il quale il ricorrente, non avendo ricevuto un riscontro ritenuto idoneo a un´istanza avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), ha chiesto di conoscere i dati personali che lo riguardano trattati per la redazione di una relazione psicologica effettuata in ragione dell´incarico di consulente tecnico d´ufficio ricevuto "dal Tribunale ordinario di Monza nella causa di separazione" che lo riguarda; rilevato che il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

RILEVATO che il Codice, nel disciplinare l´esercizio dei diritti riconosciuti all´interessato con riferimento ai dati che lo riguardano (artt. 7 ss.) e la presentazione, il contenuto ed il procedimento per i ricorsi (art. 141, comma 1, lett. c), e artt. 145 ss.), individua anche le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 148) e prevede che gli stessi possano essere dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima della loro comunicazione al titolare e al responsabile del trattamento;

RILEVATO che, nel caso di specie, il ricorso ha per oggetto un trattamento di dati che, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni dello stesso ricorrente, risulta essere stato effettuato dalla citata professionista nell´esercizio della specifica funzione di consulente tecnico d´ufficio nominato dal giudice competente nel procedimento di separazione giudiziale del ricorrente medesimo; rilevato dunque che tale trattamento, proprio in quanto effettuato da un ausiliario del giudice (cfr. artt. 61 e 191 e s. cod. proc. civ.), rientra fra i trattamenti di dati posti in essere "per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado"; rilevato che nei confronti di tali trattamenti, ai sensi dell´art. 8, comma 2, lettera g), del Codice, non possono essere esercitati i diritti di cui al citato art. 7 né con richiesta rivolta direttamente al titolare o al responsabile né con ricorso ai sensi dell´art. 145 (cfr. anche art. 47 del Codice);

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover dichiarare inammissibile il ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 10 luglio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan 
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1537395
Data
10/07/08

Tipologie

Decisione su ricorso