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Provvedimento del 3 luglio 2008 [1537590]

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[doc. web n. 1537590]
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Provvedimento del 3 luglio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza del 27 novembre 2007 inviata a Cassa di risparmio di Foligno S.p.A. con la quale XY e WY, dipendenti di tale società, chiamati dall´istituto di credito resistente a fornire giustificazioni in ordine ad alcuni fatti che un proprio collega avrebbe riferito nell´ambito di un procedimento disciplinare avviato a suo carico, hanno chiesto ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) di conoscere "la documentazione" nella quale questi avrebbe imputato loro, tra l´altro, una "sottrazione di denaro contante dalla sua cassa";

VISTO il riscontro inviato il 18 gennaio 2008 con il quale Cassa di risparmio di Foligno S.p.A., "a prescindere dalla esistenza o meno della ipotizzata documentazione e delle affermazioni che in essa sarebbero riportate", ha escluso di poter aderire alla richiesta dei due interessati, rilevando di non poter fornire loro documentazione relativa a un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un terzo senza il consenso di questi;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 25 marzo 2008 nei confronti di Cassa di risparmio di Foligno S.p.A. con il quale XY e WY (rappresentati e difesi dall´avv. Fabrizio D. Mastrangeli), insoddisfatti del riscontro, hanno ribadito la propria richiesta volta a conoscere la documentazione contenente i dati personali in questione, rilevando che gli stessi sarebbero loro necessari per tutelare, ove necessario, nelle sedi competenti, i propri diritti in relazione a quanto a loro avviso falsamente attestato dal collega;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 26 marzo 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, l´ulteriore nota del 9 maggio 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso, nonché il verbale dell´audizione delle parti del 23 aprile 2008;

VISTE la nota del 16 aprile 2008 e la memoria pervenuta il successivo 21 aprile con la quale la resistente, nell´eccepire l´inammissibilità del ricorso dato che l´istanza originariamente proposta era volta a ottenere copia di documentazione e non la comunicazione di dati personali relativi ai ricorrenti, ha negato nuovamente a questi ultimi la conoscenza delle informazioni in questione, precisando comunque che "il documento nel quale sono indicati i nominativi dei ricorrenti (…)" consisterebbe nel verbale di un´"audizione a difesa, ex art. 7 legge 1970 n. 300" svoltasi nell´ambito di un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un terzo e contenente "dati di carattere soggettivo: opinioni, apprezzamenti e giudizi ai sensi dell´art. 8, comma 4, del Codice";

VISTA la memoria inoltrata via fax in data 15 maggio 2008 con la quale i ricorrenti, precisando che la propria istanza fa esclusivo riferimento ai dati personali che li riguardano, hanno chiesto che gli stessi siano comunicati estrapolandoli dai documenti che li contengono con l´omissione di ciò che costituisce dato personale di terzi, e hanno chiesto che le spese per il procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTA la memoria pervenuta via fax il 3 giugno 2008 con la quale la resistente ha ribadito di non ritenere legittime le richieste originarie dei ricorrenti volte a ottenere copia della documentazione relativa al procedimento disciplinare concernente esclusivamente un terzo, concordando sul fatto che l´accesso ai dati può avvenire solo nelle forme di cui all´art. 10 del Codice che tutelano anche i dati personali dei terzi; rilevato che la resistente ha quindi chiesto, nell´ipotesi di accoglimento delle richieste dei ricorrenti, la compensazione delle spese per il procedimento;

RILEVATO che l´odierno ricorso viene preso in considerazione esclusivamente quale legittima richiesta di accesso, ai sensi dell´art. 7 del Codice, ai dati personali dei ricorrenti contenuti nella documentazione relativa al procedimento disciplinare avviato nei confronti di un loro collega (già identificato nell´atto di ricorso) e relativi alle vicende dagli stessi contestate; rilevato infatti che l´istanza del 27 novembre 2007, sebbene contenesse anche una richiesta di ottenere copia della documentazione nella quale compaiono i dati in questione, risulta comunque avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice in relazione a informazioni concernenti i ricorrenti e, come tale, doveva essere quindi intesa dall´istituto di credito resistente il quale avrebbe dovuto pertanto fornire riscontro alla stessa nei tempi e nei modi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali;

RILEVATO, al riguardo, che la richiesta di accedere ai dati personali ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice consente di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del predetto Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali effettivamente trattati dal titolare del trattamento, estrapolati dai documenti che li contengono; rilevato che la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti è prevista, dall´art. 10, comma 4, del Codice, solo previa omissione di eventuali dati personali riferiti a terzi e solo nel caso in cui l´estrapolazione dei dati da tali documenti risulti particolarmente difficoltosa per il titolare;

RITENUTO di dover accogliere il ricorso e di dover ordinare alla società resistente di comunicare ai ricorrenti, entro il 31 luglio 2008, nei limiti e secondo le modalità di cui al citato art. 10, i dati personali oggetto della richiesta di accesso (dati della cui esistenza la resistente ha fornito conferma nel corso del procedimento), dando comunicazione dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento alla luce della contestata chiarezza nell´esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e 8 del Codice;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e ordina alla società resistente di comunicare ai ricorrenti, entro il 31 luglio 2008, nei limiti e secondo le modalità di cui al citato art. 10, i dati personali oggetto della richiesta di accesso, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 3 luglio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1537590
Data
03/07/08

Tipologie

Decisione su ricorso