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Provvedimento del 12 giugno 2008 [1537717]

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[doc. web n. 1537717]

Provvedimento del 12 giugno 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 28 marzo 2008 da XY (rappresentato e difeso dall´avv. Marcello Montana presso il cui studio ha eletto domicilio) nei confronti di Crif S.p.A. e di Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A. (già Daimler Chrysler Servizi Finanziari S.p.A.), con il quale il ricorrente (che aveva stipulato un contratto di leasing relativo a un´autovettura che è stata oggetto di furto nel corso del rapporto contrattuale) ha ribadito la richiesta –avanzata con interpello preventivo ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)– volta a ottenere la cancellazione dei dati personali di tipo "negativo" che lo riguardano dalla banca dati del sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A. alla quale, ad avviso del ricorrente, tali dati sarebbero stati comunicati illecitamente da Daimler Chrysler Financial Services S.p.A.. Ciò, in quanto tale società non avrebbe fornito il dovuto "preavviso" di imminente registrazione dei dati presso il sistema medesimo, come previsto, invece, dal codice di deontologia e buona condotta applicabile a tali particolari trattamenti di dati (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); rilevato che il ricorrente ha chiesto altresì di porre a carico delle controparti le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 aprile 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato le resistenti a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 14 maggio 2008 con la quale questa Autorità ha comunicato la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 22 aprile 2008 con la quale Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A., nel precisare di aver provveduto "in data 27 dicembre 2006 ad informare l´interessato  in ordine all´avvenuto incasso dell´indennizzo assicurativo e contestualmente a richiedere il residuo importo (…) a titolo di saldaconto finale", ha dichiarato l´intenzione di "aderire spontaneamente alla richiesta di cancellazione del ricorrente dalla banca dati di Crif S.p.A.";

VISTA la nota pervenuta via fax il 24 aprile 2008 con la quale Crif S.p.A. ha precisato: a) di non aver potuto fornire riscontro all´istanza ex art. 7 del Codice "in quanto la stessa non era corredata dalla necessaria documentazione, che è stata tempestivamente richiesta al ricorrente con lettera del 6 marzo 2008, ma senza esito"; b) che, "al verificarsi di ritardi nei pagamenti, spetta all´ente partecipante avvertire l´interessato circa l´imminente registrazione dei propri dati personali di tipo negativo in uno o più sistemi di informazioni creditizie"; c) che "comunque il rapporto di credito contestato è attualmente censito nel Sic di Crif senza alcuna segnalazione di insolvenze, come risulta dal report aggiornato (…), a fronte dell´intervenuto aggiornamento da parte dello stesso ente partecipante";

VISTA la nota del 13 maggio 2008 con la quale il ricorrente, nel prendere atto dei riscontri delle resistenti, ha rinnovato la richiesta di condanna delle controparti alle spese del procedimento;

RILEVATO che in ordine alla posizione di Crif S.p.A., dalla documentazione in atti, non risulta che l´interessato abbia risposto alla tempestiva richiesta della società di integrare la documentazione relativa all´istanza ex art. 7 del Codice e ha invece presentato al Garante il ricorso in esame;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 9, comma 4, del Codice, l´interessato, qualora gli sia richiesto, è tenuto a fornire al titolare del trattamento "idonei elementi di valutazione" ai fini dell´accertamento dell´identità (nel caso di specie, copia fotostatica o autocertificazione del numero di codice fiscale), anche in relazione a eventuali omonimie (ipotesi rilevante nel caso di una banca dati di notevole dimensione quale quella del Sic gestito da Crif S.p.A.);

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare inammissibile, ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice, il ricorso nei confronti di Crif S.p.A. (che ha comunque fornito riscontro alle richieste dell´interessato nel corso del procedimento), dal momento che non può ritenersi che lo stesso sia stato preceduto da un idoneo interpello preventivo ai sensi dell´art. 8 del Codice;

RITENUTO invece di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso proposto nei confronti di Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A., ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ragione del sufficiente riscontro fornito dalla resistente, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A., in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste del ricorrente, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di Crif S.p.A.;
b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso proposto nei confronti di Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A.;
c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 12 giugno 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli