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Provvedimento del 17 luglio 2008 [1541640]

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[doc. web n. 1541640]

Provvedimento del 17 luglio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 14 aprile 2008, presentato nei confronti di Wind telecomunicazioni S.p.A., con il quale Nella Varrone (rappresentata e difesa dall´avv. Cristiano Fresia), nel contestare la ricezione di una comunicazione a carattere promozionale alla propria utenza telefonica fissa da parte della società resistente, ha ribadito la propria richiesta, avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice con interpello datato 7 marzo 2008, volta a ottenere la comunicazione dei dati personali che la riguardano, il loro blocco se trattati in violazione di legge e l´opposizione al loro trattamento a fini commerciali e promozionali; rilevato che la ricorrente ha anche chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 16 aprile 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 6 giugno 2008 con la quale questa Autorità ha comunicato alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 2 maggio 2008 con la quale la resistente, nel comunicare di aver fornito riscontro all´interessata il 10 aprile 2008, ha comunicato di non aver rinvenuto nei propri archivi dati personali che la riguardano e ha chiesto alla stessa ulteriori indicazioni sull´utenza telefonica sulla quale sono stati ricevuti i contatti, in modo da adottare le idonee misure volte a evitare un ulteriore trattamento dei dati per finalità promozionali;

VISTE le memorie inviate via fax il 7 e il 30 maggio, nonché il 1° luglio 2008 con le quali la ricorrente, nell´indicare il numero di utenza telefonica fissa oggetto dell´opposizione di cui all´art. 7, comma 4, lett. b), del Codice (che, ad avviso della stessa, avrebbe potuto essere individuato dalla resistente in diversi modi, non ultimo in considerazione dei dati contenuti nel documento di identità allegato all´interpello che riportava anche il cognome da coniugata della medesima), ha contestato la liceità del trattamento e ha rilevato di aver ricevuto il riscontro della resistente solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTE le note anticipate via fax il 21 maggio e il 20 giugno 2008 con le quali la resistente ha confermato di aver adottato misure idonee ad evitare il trattamento dei dati relativi all´utenza telefonica in questione per le finalità di tipo promozionale e ha rappresentato la propria difficoltà, prima dell´esplicita indicazione di tale numero, a individuare i dati della ricorrente, tenuto conto che l´utenza stessa, nei propri archivi, risultava intestata solo al marito defunto della ricorrente; rilevato che la resistente ha sostenuto di aver verificato solo successivamente che nell´elenco telefonico generale l´utenza risulta intestata anche alla ricorrente, ma non con il nome da nubile con cui ha presentato l´istanza, quanto piuttosto con quello da coniugata;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alla ricorrente, seppure solo dopo la presentazione del ricorso, assicurando anche di aver aderito alla sua opposizione al trattamento dei dati per finalità promozionali;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Wind telecomunicazioni S.p.A. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Wind telecomunicazioni S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 17 luglio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1541640
Data
17/07/08

Tipologie

Decisione su ricorso