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Provvedimento del 5 giugno 2008 [1542415]

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[doc. web n. 1542415]

Provvedimento del 5 giugno 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza del 1° giugno 2007, avanzata ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), e la successiva corrispondenza con la quale XY ha chiesto all´Azienda Usl Roma F di confermare l´esistenza di dati personali che la riguardano e la comunicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché degli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento medesimo; rilevato che la stessa ha anche chiesto la rettificazione, la cancellazione e il blocco dei dati che la riguardano contenuti in una cartella clinica del Dipartimento di salute mentale della citata azienda sanitaria perché, a suo avviso, trattati in violazione di legge, non essendo stata mai "paziente" di tale struttura;

VISTO il ricorso regolarizzato il 3 marzo 2008 nei confronti dell´Azienda Usl Roma F con il quale XY (rappresentata e difesa dall´avv. Giuseppe Claudio Costa) –che si era recata una volta, nel 1993, presso il Centro di salute mentale di Campagnano per un colloquio e, nel 2003, era stata destinataria di una visita domiciliare eseguita da un medico del Centro di salute mentale di Morlupo a seguito di una richiesta di "colloquio e/o accertamento psicoterapeutico" avanzata dai Carabinieri di Castelnuovo di Porto–, non soddisfatta del riscontro ottenuto, ha ribadito le proprie istanze di rettificazione, cancellazione e blocco dei dati che la riguardano contenuti nelle cartelle cliniche conservate presso l´Azienda resistente nelle quali, in occasione del colloquio del 1993, sono state annotate alcune informazioni relative alla sua anamnesi familiare e, nel 2003, quelle relative alle attività svolte dal medico del C.s.m. di Morlupo a seguito della richiesta dei Carabinieri di Castelnuovo di Porto; rilevato, in particolare, che la ricorrente, nel ritenere illegittimi gli interventi posti in essere in quella occasione, ha contestato l´utilizzo da parte del medico che ha redatto la cartella clinica di una terminologia (ad esempio, il termine "paziente") che lascerebbe erroneamente intendere che la stessa era all´epoca affetta da patologie, circostanza ritenuta non veritiera come testimoniato anche dal mancato "assenso a misure obbligatorie" nei suoi confronti da parte del sindaco competente; rilevato che la ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 marzo 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la successiva nota del 28 aprile 2008 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 2 aprile 2008 con la quale l´azienda resistente, nell´indicare il titolare e il responsabile del trattamento, ha fornito indicazioni in ordine: 1) al trattamento dei dati della ricorrente effettuato nelle due diverse occasioni presso le strutture di Campagnano e di Morlupo (di cui il primo è "presidio"), confermando che la ricorrente, dopo il primo colloquio, non è stata "presa in carico" dal servizio di igiene mentale, tanto che "nelle note riportate non si parla di "esame clinico", né di diagnosi né tantomeno di terapia", e che il termine "paziente" è stato utilizzato nella "sua accezione scientifica"; 2) ai diversi passaggi che hanno portato alla visita domiciliare del 2003 (che "non deve essere considerato un ASO ma un (…) tentativo "esplorativo" (…) di prendere contatto con la sig.ra XY al fine, anche, di vagliare l´opportunità di una accertamento sanitario obbligatorio (…)") e alla decisione del Sindaco di Castelnuovo di Porto di non porre in essere "interventi in regime di obbligatorietà" non sussistendo "situazioni critiche" che li rendessero necessari; rilevato che, in relazione alla richiesta di cancellazione dei dati avanzata dalla ricorrente, l´Azienda ha considerato che "le note riportate nella cartella clinica dagli operatori della A.S.L. Roma F coinvolti nella vicenda costituiscono (…) attestazione di un pubblico ufficiale nell´esercizio delle proprie funzioni" e che pertanto devono essere conservate;

VISTO il verbale dell´audizione del 9 aprile 2008 nel corso della quale la ricorrente ha insistito nella propria richiesta di cancellazione o di rettificazione dei dati inesatti contenuti nelle cartelle cliniche e, in particolare, dell´espressione "paziente" (che ben potrebbe essere sostituita, ad avviso della ricorrente, dal termine "signora") e di altre due che, a suo avviso, potrebbero indurre a ritenere la stessa affetta da patologie non sofferte (in particolare, quelle in cui si parla di "situazione clinica della paziente" e si riferisce di "rivendicatività della paziente" e di "aspetti persecutori"), nonché dell´età erroneamente riportata nella medesima cartella; rilevato che la ricorrente ha anche chiesto la cancellazione delle informazioni raccolte nel 1993 dalla cartella sanitaria del Centro di Morlupo relativa invece agli eventi del 2003;

VISTA la nota pervenuta via fax il 15 maggio 2008 con la quale la resistente ha comunicato di aderire alla richiesta di rettificazione dell´espressione "paziente" con quella di "signora", nonché a quella di correzione dell´età della stessa riportata sulla cartella clinica (allegando a quest´ultima "un verbale" in cui verranno annotate "le correzioni effettuate e le motivazioni di tale intervento"), ma di non poter aderire alla richiesta di cancellazione di tutta o parte della medesima cartella clinica per le ragioni precedentemente illustrate;

VISTA la memoria pervenuta via fax il 22 maggio 2008 con la quale la ricorrente, nel prendere atto del riscontro e nell´insistere sulla illegittimità degli interventi posti in essere in occasione della visita domiciliare, ha ribadito la richiesta di cancellare tutte le espressioni precedentemente contestate o di trasformarle in forma anonima;

RITENUTO di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alla richiesta di rettificazione dell´età della ricorrente riportata sulla cartella clinica e dell´espressione "paziente" con il termine "signora", avendo la resistente aderito spontaneamente alle stesse dopo la presentazione del ricorso;

RITENUTO di dover invece dichiarare infondata la richiesta di cancellazione e blocco dei restanti dati contenuti nelle cartelle cliniche relative alla ricorrente dal momento che gli stessi non risultano allo stato conservati in violazione di legge dall´Azienda sanitaria resistente (unico titolare del trattamento, essendo alla stessa riconducibili tanto il Centro di salute mentale di Campagnano che quello di Morlupo); ritenuto, altresì, di dover dichiarare inammissibile la richiesta di rettificazione delle espressioni di tipo valutativo individuate dalla ricorrente nel corso del procedimento dal momento che le stesse, non riguardando dati di tipo oggettivo, non possono, ai sensi dell´art. 8, comma 4, del Codice, essere oggetto di rettificazione;

RILEVATO che la presente dichiarazione di parziale infondatezza e di inammissibilità lascia impregiudicata la facoltà per la ricorrente di far valere nelle sedi competenti i propri diritti in relazione ad altri profili concernenti i predetti eventi contestati e il danno che è stato ipotizzato;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE DICHIARA:

a) non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di rettificazione dell´età della ricorrente riportata sulla cartella clinica e dell´espressione "paziente" con il termine "signora";

b) infondata la richiesta di cancellazione e blocco dei restanti dati contenuti nelle cartelle cliniche detenute dalla resistente;

c) inammissibile la richiesta di rettificazione delle espressioni di tipo valutativo individuate dalla ricorrente nel corso del procedimento;

d) compensate le spese tra le parti.

Roma, 5 giugno 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1542415
Data
05/06/08

Tipologie

Decisione su ricorso