g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 5 giugno 2008 [1542440]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1542440]

Provvedimento del 5 giugno 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali inviata da XY a Vittoria assicurazioni S.p.A. con la quale l´interessato, assicurato con polizza infortuni, in relazione a una richiesta di liquidazione di un sinistro, aveva chiesto a tale compagnia di assicurazione di ottenere l´indicazione degli estremi identificativi del titolare del trattamento e del responsabile designato, nonché degli "incaricati del trattamento", opponendosi nel frattempo "a qualsiasi operazione di trattamento dei dati personali" che lo riguardano;

VISTO il ricorso presentato il 3 marzo 2008 nei confronti di Vittoria assicurazioni S.p.A. con il quale XY, nel rilevare di non aver ricevuto alcun riscontro dalla società dopo l´invio dell´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le richieste formulate;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 marzo 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 22 aprile 2008 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax in data 31 marzo 2008 con la quale la resistente, nel ricostruire il carteggio intrattenuto con l´interessato in ordine alla richiesta di liquidazione di un sinistro, ha comunicato, in relazione alle richieste del ricorrente, che Vittoria assicurazioni S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, ha designato "più responsabili interni: per le attività inerenti l´assunzione dei contratti assicurativi dei rami danni e la liquidazione dei relativi sinistri, responsabile è il rag. (…), responsabile della direzione tecnica della compagnia"; rilevato che, nella medesima nota, la società resistente ha anche dichiarato che "tutti i dipendenti della compagnia sono stati incaricati del trattamento dei dati per finalità assicurative" e che "nella fattispecie del sinistro denunciato dal ricorrente gli incaricati sono individuabili nei dipendenti distaccati presso l´ispettorato di Perugia che hanno trattato il sinistro e nei colleghi operanti presso gli uffici della Direzione sinistri della sede che hanno avuto modo di trattare la pratica di sinistro"; rilevato che la compagnia di assicurazione, nel precisare di aver fornito l´informativa all´interessato in occasione della visita medica effettuata, ha sostenuto di aver trattato i dati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

VISTE le note datate 14 aprile 2008 e 28 aprile 2008 con le quali il ricorrente ha ritenuto non esaustivo il riscontro ottenuto dalla controparte in quanto non è stata "chiarita l´identità dei diversi incaricati del trattamento e le loro specifiche attribuzioni in merito alle diverse fasi di trattamento";

VISTE le note pervenute via fax il 24 aprile 2008 e il 15 maggio 2008 con le quali la società resistente ha dichiarato di riportarsi "integralmente alla raccomandata del 25 marzo u.s." indirizzata al ricorrente e al Garante nella quale erano già state riscontrate, ad avviso del titolare, le richieste dell´interessato;

RITENUTO, in ragione del sufficiente riscontro fornito dalla resistente, seppure solo dopo la presentazione del ricorso, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle specifiche richieste volte a conoscere gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento; rilevato che la compagnia ha fornito, altresì, indicazioni sulle categorie di soggetti incaricati del trattamento, precisando anche quali uffici dell´organizzazione interna hanno trattato e tuttora conservano i dati personali del ricorrente;

RILEVATO di dover dichiarare infondato il ricorso in ordine all´opposizione formulata (seppure genericamente) dal ricorrente all´ulteriore trattamento dei dati personali che lo riguardano in quanto non risultano, dalla documentazione in atti, profili di illiceità del trattamento effettuato dalla compagnia di assicurazione resistente in relazione ad una richiesta di indennizzo di un infortunio;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara infondato il ricorso in ordine all´opposizione all´ulteriore trattamento dei dati personali del ricorrente;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste.

Roma, 5 giugno 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE 
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1542440
Data
05/06/08

Tipologie

Decisione su ricorso