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Provvedimento del 5 giugno 2008 [1542451]

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[doc. web n. 1542451]

Provvedimento del 5 giugno 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 3 marzo 2008 da Michele Andrea Rainieri e Anna Reggiani nei confronti di Crif S.p.A., con il quale i ricorrenti hanno ribadito la richiesta –avanzata con interpello preventivo ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)– volta a ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che li riguardano e la comunicazione in forma intelligibile degli stessi, della loro origine, delle modalità e delle finalità del trattamento (e, in particolare, se e per quali periodi siano esistite segnalazioni a proprio carico e quando le stesse siano state cancellate); rilevato che i ricorrenti hanno anche chiesto di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 marzo 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché la nota del 22 aprile 2008 con la quale questa Autorità ha comunicato la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 31 marzo 2008 con la quale Crif S.p.A., nel comunicare di aver fornito riscontro all´interpello preventivo formulato dai ricorrenti nei termini previsti dall´art. 146, comma 2, del Codice, inviando però, "per mero errore materiale", esclusivamente la comunicazione dei dati personali relativi a La Perfecta s.n.c. (di cui Michele Andrea Rainieri è legale rappresentante) cui era anche riferito l´interpello preventivo, ha allegato copia dei report riportanti i dati personali relativi ai ricorrenti, fornendo le indicazione in ordine alla loro origine e alle finalità e modalità  del trattamento;

VISTA la memoria pervenuta il 5 maggio 2008 con la quale i ricorrenti hanno rilevato che le informazioni comunicate dalla resistente sono esclusivamente quelle relative ai dati trattati dalla società alla data del 31 marzo 2008 (e che nulla è stato detto dalla stessa in ordine ai dati trattati "nel periodo compreso tra l´1.9.2006 e il luglio 2007"), ribadendo anche la richiesta relativa alle spese del procedimento;

VISTA la nota pervenuta via fax il 20 maggio 2008 con la quale Crif S.p.A., in ordine alla "richiesta dei ricorrenti di avere evidenza di eventuali segnalazioni relative a richieste e/o rapporti di credito effettuate dagli enti partecipanti al sistema di informazioni creditizie ("Sic") di Crif nel periodo compreso tra settembre 2006 e luglio 2007", ha ribadito che "attualmente (…) non sono censite nel Sic di Crif informazioni creditizie concernenti richieste e rapporti di credito relative al periodo interessato";

VISTA la nota pervenuta il 23 maggio 2008 con la quale i ricorrenti hanno rilevato che la resistente "continua a non comunicare se i dati richiesti, nel periodo oggetto di richiesta, le fossero stati comunicati, fossero nella sua detenzione e li abbia resi noti a terzi";

RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice consente di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali effettivamente  e attualmente detenuti dal titolare del trattamento, estrapolati dai documenti che li contengono, ma che tale richiesta non consente all´interessato di chiedere la conferma circa la loro pregressa esistenza o attestazioni circa l´eventuale trattamento effettuato medio tempore di dati personali attualmente non più detenuti;

RITENUTO, anche alla luce di ciò, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo la resistente fornito, seppure solo nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro alle richieste formulate dagli interessati ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati alla completezza del riscontro fornito seppure solo nel corso del procedimento;
VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 250 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Crif S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti.

Roma, 5 giugno 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1542451
Data
05/06/08

Tipologie

Decisione su ricorso