Provvedimento del 19 giugno 2008 [1542493]
Provvedimento del 19 giugno 2008 [1542493]
[doc. web n. 1542493]
Provvedimento del 19 giugno 2008
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Esaminato il ricorso presentato da XY nei confronti di Michele Grippa;
Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;
PREMESSO
Il ricorrente, dopo aver avviato un´azione giudiziaria nei confronti di Michele Grippa volta a ottenere il riconoscimento di quanto gli era a suo avviso dovuto "a titolo di trattamento di fine rapporto e differenze retributive" per un´attività prestata in suo favore dal 1999 al 2005 quale addetto alla vendita di prodotti ortofrutticoli, ha inviato al medesimo un´istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice chiedendo di conoscere l´origine dell´informazione relativa a una "provvidenza economica ai minorati civili" da lui percepita, informazione contenuta in un documento allegato alla memoria difensiva di costituzione presentata in giudizio dall´odierno resistente.
Non avendo ricevuto riscontro, l´interessato ha proposto ricorso ai sensi dell´art. 145 del Codice, chiedendo al Garante di ordinare al resistente la comunicazione dell´origine della predetta informazione.
Con memoria del 22 maggio 2008 il resistente ha comunicato di aver prodotto la "documentazione relativa alla posizione previdenziale" del ricorrente per esclusive finalità di difesa nell´ambito del procedimento giudiziario avviato dal ricorrente al fine di ottenere "differenze retributive e Tfr in conseguenza di un preteso ed inesistente rapporto di lavoro che sarebbe intercorso" tra i due.
Con memoria del 4 giugno 2008 il ricorrente ha contestato tale riscontro e ha ribadito la richiesta relativa all´origine dell´informazione in questione; con nota del 6 giugno 2008, ha poi inviato copia del ricorso introduttivo della controversia pendente dinanzi al Tribunale di KW - sez. lavoro e della memoria difensiva di costituzione dell´odierno resistente.
CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA
Il ricorso verte su un´istanza volta a conoscere l´origine di un dato personale del ricorrente contenuto nella documentazione prodotta con memoria difensiva di costituzione depositata dal resistente in un procedimento giudiziario relativo ad un contestato rapporto di lavoro.
Dagli elementi prodotti nel corso del procedimento non emergono profili che rendano allo stato degli atti applicabile la normativa in materia di protezione dei dati personali nei riguardi della persona del resistente rispetto al trattamento di dati che ha effettuato personalmente. L´istanza ai sensi dell´art. 7 del Codice e il ricorso in esame sono stati infatti proposti solo nei confronti di quest´ultimo, al fine di conoscere dove lo stesso abbia acquisito un´informazione. Pertanto va tenuto conto che, ai sensi dell´art. 5, comma 3, del Codice, il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all´applicazione del medesimo Codice qualora non riguardi dati personali destinati a una comunicazione sistematica o alla diffusione, circostanza che, dalla medesima documentazione acquisita, non risulta comprovata nel caso di specie.
PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE
dichiara inammissibile il ricorso.
Roma, 19 giugno 2008
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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